CPR: TAR Piemonte, si deve motivare il diniego di accesso

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E’ quanto ha stabilito il TAR Piemonte che ha accolto l’istanza cautelare presentata con il ricorso dell’ASGI contro il rifiuto di accesso al Centro di permanenza per il rimpatrio del Prefetto di Torino, sulla base del parere negativo del Ministero dell’Interno. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto sommariamente fondato il ricorso, in particolare sotto il profilo della carenza di motivazione del provvedimento di diniego all’accesso al CPR. Soddisfazione dell’ASGI: è un passo avanti verso l’effettiva accessibilità di questi centri

Sussistono elementi di fondatezza poiché il provvedimento non pare supportato da idonea motivazione“. Così il  30 aprile 2020 il  Tribunale Amministrativo Regionale del  Piemonte ha accolto  “ai soli fini del riesame” l’istanza cautelare proposta con il ricorso di ASGI avverso il diniego di accesso al CPR di Torino, rigettando sia pure implicitamente le obiezioni della pubblica amministrazione circa la legittimazione di ASGI  a presentare richiesta di accesso. Il ricorso si era infatti reso necessario dopo che il 26 novembre 2019 la richiesta di accesso e visita nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) “Brunelleschi” di Torino, presentata dall’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, era stata rigettata dal Prefetto di Torino. La Prefettura competente aveva comunicato il 5 dicembre 2019 che che il Ministero dell’Interno aveva espresso parere negativo all’accesso di ASGI al CPR, quindi, senza ulteriore specifica, non era possibile autorizzare l’ingresso al medesimo centro. 

Nel parere del Ministero dell’Interno, ottenuto solo a seguito di accesso agli atti, da un lato, si paventavano non meglio specificate “esigenze di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica del Centro” che rendevano impossibile l’ingresso (mentre, in base alla normativa vigente, potrebbero giustificare solo il differimento dell’accesso, ma non impedirlo in assoluto); dall’altro, si riteneva l’associazione non rientrante nelle categorie dei soggetti per i quali è possibile autorizzare l’accesso nel CPR, non potendosi invece dubitare dell’indubbia qualifica di ASGI di ente esponenziale che opera a tutela del pieno riconoscimento dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini stranieri presenti in Italia e dei richiedenti protezione internazionale, anche attraverso attività di ricerca, monitoraggio e promozione dell’informazione.

Per ottenere l’annullamento del rigetto, ma soprattutto per contrastare futuri arbitri e abusi attraverso la formazione di un orientamento della giurisprudenza in materia, ASGI ha presentato ricorso al TAR Piemonte, con contestuale richiesta di misure cautelari, chiedendo, quindi, di sospendere il provvedimento e, nel merito, di riconoscere il diritto all’accesso ai luoghi di detenzione amministrativa a tutela della libertà e della dignità della persona con riferimento alle condizioni di trattenimento.

Si tratta di un risultato significativo, poiché il Collegio si è espresso presumendo la fondatezza del ricorso, soprattutto considerato l’esercizio del potere amministrativo senza che sia stata fornita adeguata motivazione del rigetto” afferma Alessandro Praticò, avvocato e socio ASGI che ha seguito il caso “Riteniamo che tale risultato possa essere un importante passo verso l’effettiva accessibilità di tali luoghi, sia per finalità di garanzia dei diritti dei cittadini stranieri che vi sono trattenuti, sia per finalità di ricerca e monitoraggio sull’applicazione delle garanzie poste in essere al loro interno”.

Alla luce di tale pronuncia, la Prefettura è tenuta ora a esprimersi nuovamente sull’istanza e il Ministero dell’Interno dovrà, dunque, fornire un nuovo parere, indicando, questa volta, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione. 

Questa decisione, quindi, appare fondamentale ai fini di una effettiva verifica della discrezionalità esercitata dalla pubblica amministrazione, ostacolando la prassi consistente nel negare l’accesso ai CPR a chiunque e sistematicamente. 


Ordine Cautelare n. 238 del TAR Piemonte, 30 aprile 2020.


Foto di succo, da Pixabay.

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