Analisi giuridica del D.L 20/2023 nella legge 50/2023

Con le seguenti schede  ASGI offre un’analisi giuridica delle nuove disposizioni recate dal D.L. n. 20/2023 e dalla sua legge di conversione n. 50/2023,  evidenziando da un lato le conseguenze sulla condizione giuridica delle persone straniere (sia quando hanno necessità di entrare in Italia per chiedere protezione e asilo, sia per coloro che già vivono nella comunità nazionale) ma indicando anche le possibili soluzioni nel rispetto dei principi costituzionali e internazionali dello Stato italiano, i quali non possono mai essere abrogati da qualsivoglia legislatore.

Lo scopo è quello di fare chiarezza e contrastare alcune narrazioni pubbliche che hanno veicolato interpretazioni distorte o comunque errate delle nuove disposizioni. Inoltre, ASGI intende offrire strumenti utili a tutti coloro che operano nel settore dell’immigrazione e dell’asilo per un’effettiva tutela dei diritti delle persone.


ASGI promuoverà anche delle formazioni ed eventi per condividere e discutere le nuove disposizioni normative emanate nel 2023.


La riforma della protezione speciale a seguito del D.L. n. 20 del 10 marzo 2023 e le modifiche in materia di conversione di tale permesso e di quelli per cure mediche e calamità

Una prima prospettiva esegetica

Con l’art. 7 del decreto legge 10 marzo 2023 n. 20 il Governo ha modificato l’art. 19 del DLgs. n. 286 del 1998 (di seguito anche “T.U.I.”) abrogando il terzo e quarto capoverso del co. 1.1, i quali avevano fino a quel momento indicato i criteri con i quali poteva essere accertata la lesione al diritto al rispetto della vita privata e familiare determinata dall’allontanamento dall’Italia.

A seguito di tale soppressione il divieto di espulsione, respingimento ed estradizione e il conseguente diritto a un permesso per protezione speciale, della durata di due anni ex art. 32, co. 3, Dlgs 28 gennaio 2008, n. 25, sono oggi riferibili alle ipotesi :

– in caso di allontanamento dall’Italia se vi è rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, di orientamento sessuale e di identità di genere;

-se vi è rischio di tortura o di subire trattamenti inumani o degradanti;

-se ricorrono gli obblighi di cui all’art. 5 co. 6 T.U.I).

Ne consegue innanzitutto che, a dispetto della narrazione pubblica secondo cui sarebbe stata abrogata la protezione speciale, l’istituto è ancora in vigore. Inoltre va ricordato che nell’art. 5, co. 6 TUI rientrano tutti gli obblighi costituzionali o internazionali, tra i quali indubbiamente anche il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all’art. 8 Convenzione europea dei diritti umani. L’intervento del D.L. n. 20/2023 ha, dunque, abrogato non il diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU, ma i soli criteri con i quali il legislatore italiano aveva inteso orientare l’autorità competente al suo accertamento. Una ulteriore radicale riforma all’istituto in questione è stata apportata dalla legge di conversione n. 50/2023, che non solo ha abrogato la generale convertibilità del permesso in questione, precedentemente prevista all’art. 6, co. 1-bis lett. a) TUI, ma ha eliminato la possibilità di chiedere questa protezione direttamente al questore, come era previsto dall’art. 19, co. 1.2 TUI.


L’inasprimento del trattamento sanzionatorio e l’estensione dell’applicazione della legge penale italiana per condotte in materia di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare

Il presente contributo analizza le modifiche apportate dal d.l. 20/23, così come convertito dalla l. 50/23, alla materia del diritto penale dell’immigrazione, con particolare riguardo alla disciplina del favoreggiamento dell’immigrazione irregolare e rivela il carattere repressivo e meramente simbolico della riforma che, a distanza di pochi giorni dal naufragio di Cutro, inasprisce la risposta sanzionatoria al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina tout court e crea delitto di nuovo conio volto a reprimere proprio fatti analoghi a quelli di cronaca (e, in particolare, il favoreggiamento dell’immigrazione aggravato dal trasporto in condizioni di insicurezza o degrado di uno o più stranieri, a cui segua l’involontaria causazione dello sua/loro morte o lesione personale).
Si esaminano, dunque, fra l’altro, la tecnica legislativa utilizzata, gli effetti sostanziali connessi all’introduzione del nuovo delitto e l’auspicata estensione della giurisdizione italiana per fatti di favoreggiamento commessi in acque internazionali nonché alcuni interventi complementari in materia penale, introdotti anche in sede di conversione.


Le modifiche alla disciplina delle espulsioni conseguenti al D.L. 20/2023, convertito in L. 50/2023

Questa analisi ha ad oggetto alcune modifiche, apparentemente secondarie, apportate alla disciplina delle espulsioni dal recente decreto legge 20/2023 e dalla legge di conversione n. 50/2023. Si tratta, in primo luogo, dell’abrogazione della procedura di convalida dell’accompagnamento coattivo alla frontiera nei casi di espulsioni giudiziali disposte dall’autorità giudiziaria penale, che presenta rilevanti criticità qualora intercorra un rilevante lasso di tempo tra l’adozione del provvedimento e la sua esecuzione. Viene successivamente in esame l’estensione della procedure di convalida da remoto – già prevista per i richiedenti protezione internazionale – alle convalide dell’accompagnamento coattivo e del trattenimenti nei CPR di competenza dei giudici di pace. L’aumento di 15 gg. del termini massimi di trattenimento per i cittadini di Paesi con i quali lo Stato italiano ha stipulato “accordi in materia di rimpatrio”, oltre ad essere inutile, contraddice la ratio di questi accordi (di assai dubbia legittimità) che dovrebbero accelerare, invece che ritardare, le procedure espulsive.
Viene poi in esame il nuovo “provvedimento unificato”, previsto dall’art. 32, co. 4, d.lgs. 25/2008, con il quale le Commissioni territoriali, contestualmente al rigetto della domanda di protezione internazionale, attestano l’obbligo di rimpatrio che sostituisce il provvedimento di espulsione di competenza prefettizia: la previsione, oltre ad evidenziare una maggiore dipendenza delle CT rispetto all’esecutivo, pone rilevanti criticità sulle decisioni circa la determinazione del divieto di reingresso e sulle modalità di esecuzione (coattive o con termine per la partenza volontaria) di questa indiretta espulsione. Infine, l’abrogazione del termine per la partenza volontaria in caso di rifiuto delle domande di rilascio o rinnovo di tutti i permessi di soggiorno, è finalizzato alla possibilità di disporre l’espulsione contestualmente alla notifica del rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno, con gravissima lesione del diritto di difesa, rispetto alla quale si evidenziano possibili strategie di contrasto.


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