Decreto sicurezza – Allungamento dei tempi della detenzione amministrativa dei migranti: misura abnorme che muta la natura stessa dei provvedimenti

Tipologia del contenuto:Documenti ASGI

Il decreto legge varato dal Governo il 20 febbraio 2009 prevede un innalzamento fino a 6 mesi del periodo di trattenimento in un centro di identificazione per l’espulsione (permanenza temporanea e assistenza dello straniero) sottoposto a provvedimento di espulsione o di respingimento.

La modifica legislativa si presta alle più radicali osservazioni critiche. Prioritariamente si ritiene che non vi siano affatto i presupposti della necessità e dell’urgenza per l’adozione del provvedimento ed appare un chiaro segnale di politica autoritaria emanare per decreto legge un provvedimento che nella sostanza era stato rigettato dall’Aula del Senato solo alcune settimane fa. Sul piano del merito anzitutto occorre ricordare che il trattenimento è una misura limitativa della libertà personale prevista dalla legge, per consentire di rimuovere taluni impedimenti materiali all’immediato accompagnamento alla frontiera dello straniero da allontanare. Prevederne un aumento fino a 6 mesi (da 2 mesi a 6 mesi), tre volte la durata massima, appare oggettivamente abnorme in quanto viene a modificarsi la natura stessa del trattenimento trasformandolo da misura di esecuzione materiale dei provvedimenti di allontanamento a un periodo di potenziale e ripetuta forma di detenzione di lungo periodo, eseguita in modo speciale e al di fuori di istituti penitenziari, mantenendo gli stranieri trattenuti in una condizione di angosciosa sospensione che alimenterà continue rivolte capaci di mettere a repentaglio la sicurezza dei centri o gravi conseguenze sulla salute fisica e psichica dei migranti trattenuti nei centri. Un simile drastico e generalizzato inasprimento della durata dei trattenimenti è non conforme con quanto previsto dalla Direttiva 2008/115/CE la quale, se è ben vero che autorizza gli Stati dell’Unione ad attuare periodi di detenzione anche molto lunghi (si ricorda che tale Direttiva ha altresì suscitato in tutta Europa fortissimi dubbi sulla sua conformità con le norme comunitarie ed internazionali sul rispetto dei diritti fondamentali) comunque prevede una gradualità di misure di allontanamento in relazione alla concreta situazione dello straniero ed introduce la misura del rimpatrio volontario alla quale lo straniero deve potere comunque accedere prima dell’applicazione della misura di allontanamento coattivo. Nelle more del recepimento della Direttiva gli Stati dell’Unione sono tenuti a non adottare norme che si pongono in contrasto con i principi della Direttiva. Il Governo italiano si muove su una posizione ispirata ad una logica unicamente repressiva messa in campo per ragioni di propaganda ideologica. La nuova previsione, infine, disattende completamente le indagini e le conclusioni del Rapporto De Mistura – svolto durante la precedente legislatura su incarico del Ministro dell’interno, che aveva evidenziato non solo le gravissime condizioni in cui versano i centri di identificazione, ma la loro sostanziale inefficacia. Ignorare detti risultati comporterà un grande sperpero di denaro pubblico, inaccettabile in un momento di grave crisi economica, essendo assai prevedibile l’inutilità dei lunghi trattenimenti rispetto alle effettive espulsioni che potranno essere eseguite.

Tipologia del contenuto:Documenti ASGI