CPR di Macomer: il TAR Sardegna conferma l’accessibilità ai luoghi di detenzione amministrativa da parte della società civile

Con la sentenza n. 838/2021 pubblicata il 24.12.2021, il Tribunale Amministrativo della Sardegna ha annullato gli atti con i quali la Prefettura di Nuoro aveva negato l’accesso all’interno del Centro per il rimpatrio di Macomer (NU).

Il Tribunale amministrativo sardo, proseguendo sul solco già tracciato dal TAR Sicilia con la sentenza n. 2169 del 21 ottobre 2020 e dal TAR Piemonte con la sentenza 360/2021 del 6 aprile 2021, ribadisce e consolida due principi fondamentali quali: l’interesse legittimo di soggetti collettivi esponenziali ad accedere al CPR per esercitare attività di tutela dei diritti umani e civili e l’accessibilità ai luoghi di detenzione amministrativa da parte della società civile.

Come nelle altre pronunce anche il TAR Sardegna evidenzia che, a fronte delle motivate richieste di ASGI, l’Amministrazione interpellata non oppone argomentazioni valide e comunque insufficienti, in tal modo palesando sempre di più l’arbitrarietà dei reiterati divieti di accesso.

Un diniego opposto da parte dell’Amministrazione anche in violazione del giudicato cautelare emesso dallo stesso TAR, che con l’ordinanza n. 4 del 2021 del 12.01.2021,  aveva già rilevato che le argomentazioni poste dall’amministrazione a fondamento del diniego dell’istanza, anche all’esame proprio della fase cautelare, non fossero  condivisibili incontrando una serie di obiezioni sul rilievo che l’ASGI non rientrerebbe, per i propri scopi statutari, tra i soggetti ammessi all’accesso presso i CPR. La richiesta cautelare era nata dall’urgenza di verificare diverse segnalazioni di associazioni e difensori relative a tre tentativi di suicidio, molti episodi di autolesionismo ed una serie di proteste verificatesi all’interno della struttura soltanto nei primi sette mesi dalla sua apertura, che denotavano un serio e diffuso disagio psicologico da parte dei trattenuti. Di qui l’urgenza di un effettuare un accesso il più presto possibile al fine di verificare le reali condizioni nelle quali versavano e versano i trattenuti.  

Un’emergenza ravvisata dal Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personali anche nel suo Rapporto sulla visita effettuata nel CPR di Torino il 14 giugno 2021, che tra le altre raccomandazioni, riguardo alla tutela della salute mentale dei trattenuti raccomanda che ‘venga avviata con urgenza una riflessione rispetto alla necessità che anche realtà come i Cpr si dotino di strumenti e protocolli per la prevenzione e il contrasto del rischio suicidario’. Inoltre, sottolineando su un piano generale, nel Rapporto sulle visite effettuate nei centri di permanenza per i rimpatri nel periodo 2019-2020 che “(…) la detenzione amministrativa assume nella prassi prevalentemente i tratti di un meccanismo di marginalità sociale, confino e sottrazione temporanea allo sguardo della collettività di persone che le Autorità non intendono includere, ma che al tempo stesso non riescono nemmeno ad allontanare” laddove l’impermeabilità verso l’esterno è uno degli aspetti più problematici che caratterizza tale sistema esercitando nel lungo periodo “(…) un ruolo negativo rispetto alla vita stessa delle strutture e di chi le abita.”.

Ancora una volta la giustizia amministrativa ha sanzionato l’ennesimo e immotivato rifiuto dell’Amministrazione ponendo un ulteriore e importante argine alla volontà di mantenere in una zona d’ombra il sistema della detenzione amministrativa. 

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