I diritti umani devono entrare nei CPR!

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Portone che si apre e cielo terso

Il TAR Lombardia chiarisce che, a prescindere dalle norme del loro Statuto,  le associazioni che promuovono la tutela dei diritti fondamentali possono avere accesso ai Centri di detenzione per stranieri. La causa era stata proposta dal NAGA dopo un rifiuto di accesso al CPR di Via Corelli

Con la sentenza 2 gennaio 2023, n. 1, la Prima Sezione del Tar Lombardia Milano torna sul tema dell’accessibilità ai luoghi di trattenimento, ribadisce il diritto all’accesso alle strutture di detenzione degli enti di tutela dei richiedenti protezione internazionale e specifica che la legittimazione ad accedere deve essere verificata in concreto tenendo conto dell’attività svolta e non sulla base delle norme statutarie dell’ente. La decisione segue la recente sentenza del 24 ottobre 2022, n. 2322 in merito al diritto di accesso ai luoghi idonei al trattenimento nella disponibilità della Questura di Milano (su ricorso dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione – ASGI)[1], aggiungendo un precedente favorevole al diritto della società civile di accedere ai centri di permanenza per il rimpatrio (nello specifico: CPR di Via Corelli a Milano).

La causa è stata promossa dall’Associazione Naga – Organizzazione di Volontariato per l’assistenza sociosanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, rom e sinti (Naga ODV) che opera a Milano e che si è vista negare l’autorizzazione all’accesso al Centro di Permanenza per il rimpatrio di Via Corelli. La decisione della Prefettura di Milano, conforme al parere del Ministero dell’Interno, era motivata sulla base del fatto che tra i fini di solidarietà sociale individuati nello statuto del Naga ODV, non è specificamente indicato quello di tutelare i richiedenti la protezione internazionale. L’Amministrazione ha rilevato, come ulteriore ragione di diniego all’accesso, che l’Associazione non ha stipulato con il Ministero dell’Interno o con la Prefettura accordi di collaborazione per lo svolgimento di attività assistenziale, necessari per essere autorizzata ad accedere nei centri di identificazione ed espulsione, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto del Ministero dell’Interno del 20 ottobre 2014 (Regolamento CPR, ora sostituito dalla Direttiva Lamorgese del 19 maggio 2022).

Come noto, il Regolamento CPR prevede(va) la possibilità di accesso per “altri soggetti” che ne facciano motivata richiesta (art. 6, comma 4, ora art. 7, comma 7, lett. h della Direttiva). In questo caso, dice il Tar, le motivazioni – a differenza che per tutti gli altri soggetti individuati in base all’appartenenza a specifiche categorie – devono essere esplicitate nell’istanza di accesso al CPR e valutate dall’Amministrazione in relazione alle specifiche esigenze di tutela della sicurezza, dell’ordine pubblico e della corretta gestione amministrativa del centro.

Il Collegio, sulla base della predetta previsione, ha, quindi, affermato quanto segue: “la legittimazione degli <altri soggetti che ne facciano motivata richiesta> non è stata espressamente regolamentata dalla norma secondaria, per cui vale la regola prevista dalla fonte primaria, nel caso di specie  l’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, per cui la legittimazione degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale deve essere individuata sulla scorta dell’esperienza dagli stessi maturata nel settore e non in base all’interpretazione della clausole statutarie“.

La principale novità di questa pronuncia, rispetto ad altre che nel tempo hanno affermato l’accessibilità degli enti di tutela delle persone straniere nei CPR (sentenze Tar Palermo n. 2169/2020, Tar Piemonte n. 360/2021, Tar Sardegna n. 838/2021, oltre a Tar Palermo n. 2473/2021 sull’hotspot di Lampedusa e Consiglio di Stato ordinanza n. 74/2022 sulle zone di transito aeroportuali [2]), è che il Tar afferma espressamente che la Prefettura, o meglio il Ministero, non possa fermarsi alla mera valutazione delle norme statutarie, dovendo verificare in concreto l’attività di tutela svolta dal soggetto che richiede l’accesso. In ogni caso (questo il punto dirimente), le amministrazioni devono condurre un’adeguata istruttoria sulle motivazioni della richiesta.

Ancora una volta ed in modo ancora più trasversale, si afferma la regola dell’accessibilità ai luoghi di trattenimento ed in particolare ai CPR come diritto degli enti di tutela e della società civile alla trasparenza dell’attività posta in essere dalla pubblica amministrazione.  Diritto di accesso che, sebbene sia soggetto a limitazioni giustificate dalla necessità di garantire la sicurezza, l’ordine pubblico e la corretta gestione amministrativa del centro, non può essere precluso.

Il Tar, inoltre, ribadisce i principi del giusto procedimento in merito alla necessità del preavviso di rigetto e, in definitiva, apre le porte dei luoghi di trattenimento alla società civile e a quelle associazioni che possono dimostrare in concreto il proprio interesse all’accesso.

In conclusione, è rilevante l’ampio riconoscimento del diritto delle persone trattenute di entrare in contatto con il mondo esterno e al diritto dell’opinione pubblica di conoscere la realtà di questi luoghi che si auspica diventino sempre più visibili non solo nel rispetto del principio della trasparenza dell’attività amministrativa, ma soprattutto al fine di realizzare l’obiettivo politico di vederli finalmente e definitivamente chiusi.


NOTE

1. Per un commento si veda: Strutture “idonee” per il trattenimento presso la Questura di Milano: monitoraggio di ASGI.

2. Si veda:

Un percorso ad ostacoli: il diritto di accesso ai centri per il rimpatrio da parte della società civile e le resistenze della pubblica amministrazione

CPR di Macomer: il TAR Sardegna conferma l’accessibilità ai luoghi di detenzione amministrativa da parte della società civile

Accesso ai CPR: il TAR Piemonte accoglie il ricorso di ASGI 

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Il diritto di accesso ai CPR da parte della società civile: il TAR Sardegna accoglie l’istanza cautelare presentata da ASGI

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Foto elaborata con DALL-E

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