Le zone di transito aeroportuale di Roma Fiumicino e Milano Malpensa

Espulsione e respingimentoAereo - Unsplash.com

Le zone di transito all’interno degli aeroporti sono nati come luoghi di sosta temporanea per merci e persone destinate altrove sul territorio nazionale. Tuttavia, sono oggi diventati spazi in cui vengono costruite prassi, spesso illegittime, di selezione delle persone straniere in ingresso e di detenzione arbitraria. Con la sentenza n. 3392/2023, pubblicata in data 28 febbraio 2023, il TAR Lazio Roma ha riconosciuto il diritto di ASGI di accedere alle zone di transito aeroportuali degli aeroporti di Fiumicino e di Malpensa. Ecco i due report dei sopralluoghi e di seguito un’introduzione a cosa sono le zone di transito e perchè è necessario monitorarne l’utilizzo.

Cosa sono le zone di transito

Le zone di transito degli aeroporti nascono per consentire il transito di persone e merci destinate altrove sul territorio nazionale senza che sia necessario esperire le formalità legate all’ingresso. Geograficamente, le zone di transito si estendono dal luogo in cui atterra l’aereo e i controlli doganali.

Che ruolo hanno nelle dinamiche migratorie?

Da un punto di vista giuridico, manca una definizione chiara di cosa sia una zona di transito. Gli Stati le considerano, attraverso una finzione giuridica, non ancora territorio statale. Questo consente infatti il transito di persone e merci che sono dirette in altri paesi senza che siano necessari controlli o visti. 

Le autorità usano la “finzione di non ingresso sul territorio statale” per facilitare l’allontanamento delle persone straniere: sono numerose le prassi illegittime di “selezione” delle persone a cui viene consentito l’ingresso che vengono messe in atto in queste aree. Inoltre, nelle zone di transito, vengono di fatto detenute arbitrariamente, anche per diversi giorni, le persone soggette a respingimento. 

Avviene quindi che vi siano persone che arrivano negli aeroporti per entrare nel paese che, secondo la valutazione delle autorità di frontiera, non presentano i requisiti per l’ingresso. Queste persone vengono fermate nella zona di transito fino a quando il vettore che le ha condotte in Italia non sia disponibile a riportarle nel paese di origine. Questa attesa in una situazione di detenzione di fatto può durare anche alcuni giorni, fino a un massimo di otto, secondo quanto osservato dal Garante nazionale per i diritti delle persone detenute.  

La necessità di monitoraggio e la giurisprudenza di riferimento

Con la sentenza n. 3392/2023, pubblicata in data 28 febbraio 2023, la sezione Prima Ter del TAR Lazio Roma ha riconosciuto il diritto di ASGI di accedere alle zone di transito aeroportuali degli aeroporti di Fiumicino e di Malpensa. Il TAR ha infatti riconosciuto la natura detentiva di queste aree e quindi il diritto della società civile di condurvi visite. 

La presenza della società civile in questi luoghi è fondamentale poiché sono centrali nella costruzione di prassi, spesso illegittime, di selezione delle persone in ingresso e di detenzione arbitraria.

Nonostante il Garante nazionale per i diritti delle persone private della libertà e i tribunali abbiano in più occasioni valutato come illegittima la detenzione che vi avviene, le autorità coinvolte sostengono che le persone non siano in questi luoghi sottoposte a detenzione ma a un semplice divieto di ingresso.

Appare quindi di fondamentale importanza moltiplicare le occasioni di accesso della società civile a questi luoghi. È possibile scaricare il modello utilizzato da ASGI per chiedere l’accesso alle zone di transito degli aeroporti

Per saperne di più

La giurisprudenza in materia di accesso alle zone di transito e ai luoghi di trattenimento amministrativo:

Sentenza del Tar Sicilia 2169/2020, relativa al diritto di accesso di una delegazione dell’ASGI al CPR di Pian del Lago (Caltanissetta) e sentenza 1577/2022 per l’ottemperanza alla sentenza precedente.Sentenza del Tar Piemonte 360/2021 che annulla l’atto con cui il Prefetto di Torino aveva negato all’Associazione ASGI l’accesso all’interno del Centro per il rimpatrio di Torino.Sentenza del Tar della Sardegna 838/2021 che ha annullato gli atti con i quali la Prefettura di Nuoro aveva negato l’accesso all’interno del Centro per il rimpatrio di Macomer (NU) di una delegazione dell’ASGI.Ordinanza 74/2022 del Consiglio di Stato, Sez III, in cui si riconosce la natura detentiva dell’attesa nelle aree di transito e il ruolo delle organizzazioni del terzo settore nel monitoraggio di tali luoghiSentenza 3392/2023 del Tar Lazio che ha accolto il ricorso di ASGI avverso il provvedimento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con cui è stata rigettata  la richiesta dell’Associazione di accedere e visitare le zone di transito del valico di frontiera aeroportuale di Roma-Fiumicino e Milano-Malpensa.

Il posizionamento di ASGI su tema delle zone di transito alle frontiere aeroportuali

Alla luce delle attività di monitoraggio svolte presso le frontiere di Fiumicino e di Malpensa, i cui risultati sono descritti nelle pagine che seguono, molte delle criticità già osservate e descritte nel rapporto pubblicato nel 2021 sembrano essere ancora del tutto attuali.

Si continuano ad osservare pratiche di trattenimento informale in frontiera, che si protraggono anche per diversi giorni prima che il vettore metta a disposizione un mezzo per il rimpatrio dei e delle cittadine straniere, nelle condizioni che saranno poi descritte. 

Per quanto riguarda le procedure di asilo, risultano ancora violazioni degli obblighi di fornire informazioni nei luoghi di frontiera, soprattutto con riferimento alle persone sottoposte a procedura di respingimento. Inoltre, i locali presso cui ricevere informazioni e manifestare la volontà di chiedere asilo sono ancora difficilmente accessibili, senza una presenza costante di interpreti e del personale degli enti di garanzia. Gli stranieri, pertanto, possono essere respinti senza avere avuto la concreta possibilità di chiedere protezione in Italia.

Questa situazione di perdurante violazione dei diritti delle persone straniere in frontiera deve essere letta nel contesto attuale, contraddistinto da importanti cambiamenti delle norme in materia di migrazione e asilo tanto a livello interno che, in prospettiva, a livello europeo. In particolare riteniamo che le zone di transito aeroportuali, predisposte come lo sono oggi, come luoghi di difficile accesso per la società civile, in cui i cittadini stranieri sono di fatto isolati, a volte deprivati degli strumenti di comunicazione con l’esterno, talvolta informalmente privati della libertà personale o ostacolati nell’accesso alle procedure di asilo, rispecchino alcuni dei tratti fondamentali delle politiche italiane ed europee di contrasto alla migrazione. In questo senso rilevano le modifiche di legge introdotte prima dal d.l. 20/2023 convertito in l.n. 50/2023 e quelle contenute nel d.l. 133/2023 del 4 ottobre 2023, in via di conversione mentre si scrive. Sono altresì centrali le proposte di riforma delle direttive e dei regolamenti europei che discendono dalle indicazioni contenute nel Patto UE sulla migrazione pubblicato nel settembre del 2020 e, prima, nell’Agenda europea sulla migrazione del 2015. è possibile collegare alcuni elementi che caratterizzano le pratiche già esistenti e le trasformazioni in corso in questi luoghi alle linee tracciate dalle nuove norme, o da quelle in via di definizione, su cui, come associazione, nutriamo dubbi in merito alla loro coerenza con i principi derivanti dalla Costituzione e dai Trattati.

Si pensi alla finzione dell’extra-territorialità, che rappresenta una circostanza non normata (o non sufficientemente normata, e non potrebbe essere altrimenti) a cui corrisponde di fatto una drastica diminuzione delle garanzie di tutela dei diritti degli stranieri in frontiera. Questa finzione fa oggi parte anche delle rafforzate procedure di frontiera di cui all’art. 28-bis d.lgs. 25/2008 e all’art. 6-bis d.lgs. 142/2015, e viene incidentalmente toccata anche dall’art. 43 della direttiva procedure (2013/33/UE). Si tratta di un dispositivo giuridico basato sull’eccezionalità che trova potenziale espansione nelle proposte di riforma del sistema CEAS e nella proposta di Regolamento per affrontare le situazioni di crisi e forza maggiore in via di approvazione e che è già utilizzato da diversi Stati membri, come ad esempio la Francia, nella gestione della migrazione in frontiera. 

Come si vedrà, all’interno dello scalo aeroportuale di Fiumicino, sono in via di costruzione degli spazi – sprovvisti di accesso all’aria aperta o alla luce naturale – pensati per lo svolgimento della procedura di frontiera di cui sopra. Tale procedura, rafforzata con l’entrata in vigore del d.l. 20/2023, e affiancata a rigide norme sul trattenimento dei richiedenti asilo nelle zone di confine (e di transito), costituisce uno dei meccanismi chiave al fine di consentire la continua disponibilità fisica dei richiedenti asilo, sottoposti a procedure rapide, senza adeguato supporto legale, in totale isolamento, correndo il grave rischio di non potere accedere a rimedi effettivi in caso di rigetto della domanda di asilo. Tale circostanza appare tanto più evidente alla luce delle novità introdotte ad ottobre 2023 che impongono ai richiedenti in frontiera di fornire garanzie economiche per evitare il trattenimento in queste zone.

Il trattenimento nelle zone di transito di persone che hanno chiesto asilo riguarderà poi anche i cd “dublinati”, richiedenti asilo che devono essere trasferiti o rientrano da altro Stato membro dell’UE nell’ambito delle procedure previste dal regolamento 2013/604/UE (regolamento Dublino). Anche questa  ipotesi di trattenimento costituisce una novità nell’ordinamento italiano ed è stata introdotta con il già citato d.l. 20/2023 conv. in l.n. 50/2023.

Pensiamo dunque che per lo meno questi tre aspetti, la predisposizione di luoghi per il trattenimento dei richiedenti asilo all’interno della zona di transito, lo svolgimento della procedura di asilo di frontiera e l’utilizzo della finzione di non ingresso nel territorio nazionale, costituiscano aspetti centrali su cui porre attenzione per il rischio che tramite il loro utilizzo i e le cittadine straniere vedano una illegittima restrizione dei loro diritti e, in particolare, di quelli connessi alla protezione internazionale e all’inviolabilità della libertà personale.


Foto di Oliver Cole da Unsplash

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