Con ordinanza del 15 marzo 2021, il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso ex articolo 700 c.p.c. presentato da un richiedente asilo proveniente dalla Tunisia e trattenuto presso il Centro per il Rimpatrio (CPR) di via Corelli al fine di ottenere la restituzione del proprio telefono cellulare che, secondo la prassi in essere anche in altri CPR, gli era impedito di detenere e utilizzare all’interno del centro.
L’impossibilità di accedere al proprio telefono cellulare costituisce una limitazione del diritto alla libertà di comunicazione dei trattenuti che non trova fondamento nel nostro ordinamento ed è anzi contraria alle norme costituzionali e sovranazionali che presidiano tale diritto. La limitazione delle comunicazioni con l’esterno, che necessariamente consegue all’impossibilità di accedere al proprio telefono cellulare, è altresì idonea a configurare una violazione del diritto di difesa dei trattenuti. Tale circostanza, come riconosciuto dal Tribunale, risulta particolarmente evidente nel caso del richiedente asilo ricorrente, a cui non è stato consentito di comunicare con il proprio difensore di fiducia prima dell’udienza di convalida del trattenimento, con la conseguenza di non potersi avvalere della sua assistenza in tale sede.
Avallando le argomentazioni di cui sopra, il Tribunale ha ordinato alla Prefettura, alla Questura di Milano e all’ente gestore di consentire al ricorrente la detenzione e l’utilizzo del proprio telefono cellulare secondo le modalità indicate dall’articolo 7 del Regolamento Unico CIE (Regolamento Ministeriale 20 ottobre 2014) per le visite all’interno del centro, ovvero in base a turni quotidiani, in locali sottoposti a sorveglianza ma nel rispetto della riservatezza della persona e per un tempo sufficiente, che l’ordinanza indica in almeno due ore.
L’ordinanza richiama non solo la normativa nazionale e internazionale (“la particolare rilevanza che nel corso del trattenimento assume la libertà di corrispondenza telefonica con l’esterno” si evince già, secondo il Tribunale, dalla “frequenza con cui essa compare nelle norme”), ma anche le raccomandazioni espresse dal Garante Nazionale per i diritti delle persone detenute con riferimento al trattenimento dei cittadini stranieri e riconosce che la libertà di corrispondenza telefonica costituisce un diritto fondamentale stabilito dall’art. 15 della Costituzione che deve essere garantito all’interno del CPR.
Particolarmente importante è la conclusione del Tribunale secondo cui la libertà di corrispondenza, per la realizzazione della quale è necessario tenere conto della necessità di assicurare i contatti con diverse categorie di soggetti (dai familiari all’avvocato, dall’UNHCR ai ministri di culto, al personale della rappresentanza diplomatica o consolare del Paese di origine) non può essere adeguatamente garantita tramite la disponibilità di apparecchi, fissi o portatili, indistintamente presenti all’interno del centro. Rilevanza fondamentale è attribuita dall’ordinanza anche all’accesso alla rubrica dei propri contatti.
Seppure di piccola entità alla luce delle condizioni, spesso estremamente precarie, di trattenimento all’interno dei CPR, i principi sanciti dal Tribunale di Milano rappresentano un passo avanti a tutela dei diritti degli stranieri trattenuti.
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