La vicenda nasce dal messaggio INPS n. 2951 del 2022 con la quale l’Istituto – pur riconoscendo il diritto all’Assegno Unico Universale per figli a carico (AUU) a quasi tutte le categorie di persone straniere extra UE – aveva escluso i titolari di quel particolare permesso che viene rilasciato a coloro che, al momento della domanda di rinnovo, si trovano senza lavoro e hanno, per legge, diritto a un periodo di un anno per la ricerca di una nuova occupazione.
La scelta era inspiegabile perché l’AUU non è più collegato – come era in precedenza l’assegno al nucleo familiare – alla esistenza di un rapporto di lavoro e viene erogato anche a chi non ha mai lavorato o ai lavoratori autonomi; a maggior ragione deve essere erogato a chi è titolare di permesso per “attesa occupazione”: tutte persone ex lavoratori o lavoratrici dipendenti momentaneamente disoccupati/e.
Contro questa esclusione avevano proposto ricorso ASGI e una cittadina sudamericana – assistiti dagli avvocati Giovanni Guarini e Alberto Guariso – e già il Tribunale di Trento, richiamando sia il TU Immigrazione sia la direttiva 2011/98/UE, aveva accolto il ricorso ordinando all’INPS di modificare la circolare e di rivedere tutti i provvedimenti di rigetto già adottati.
L’INPS aveva proposto appello e non si era adeguato alla decisione (accollandosi anche il costo della sanzione imposta dal giudice per ogni giorno di ritardo nella modifica); aveva anche proseguito nei giudizi avanti vari Tribunali d’Italia, ottenendo sempre sentenze sfavorevoli all’Istituto.
Ora la Corte d’Appello di Trento ha integralmente confermato la decisione di primo grado e dunque l’INPS – se non vorrà aggravare la responsabilità dell’Istituto con un inutile spreco di risorse pubbliche – dovrà inevitabilmente modificare la circolare e provvedere al pagamento a tutte le persone aventi diritto.
Si dovrà così chiudere una vicenda del tutto illogica che ha lasciato senza alcun sussidio familiare, se pure per un solo anno, centinaia di cittadini e cittadine stranieri/e che invece, secondo il diritto interno e europeo, ne avrebbero avuto diritto.
Milano/Trento, 19 febbraio 2025
Oltre alle decisioni del Tribunale e dalla Corte d’Appello di Trento, riportiamo le seguenti ulteriori pronunce di merito sul tema:
- Trib. Bergamo, sentenza 05.11.2022 (assegno temporaneo)
- Trib. Torino, sentenza 01.03.2024
- Trib. Torino, sentenza 30.09.2024
- Trib. Brescia, sentenza 04.10.2024
- Trib. Milano, sentenza 30.10.2024
- Trib. Bergamo, sentenza 14.01.2025
- Trib. Torino, sentenza 30.01.2025
- Trib. Torino, sentenza 30.01.2025
- Trib. Milano, sentenza 18.02.2025
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