Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2025 (L. 207 del 30.12.2024, art. 1 comma 206), è stata prevista l’erogazione di un bonus una tantum di 1000 euro per ogni figlio/a nato/a o adottato/a dal 1° gennaio 2025 in nuclei famigliari con ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
Al contrario del suo predecessore (c.d. “bonus bebè”, assorbito dall’assegno unico universale), che per quanto riguarda i cittadini extra UE era stato limitato ai soli lungo-soggiornanti, il nuovo bonus natalità, anche grazie ai risultati del contenzioso promosso negli ultimi anni, potrà essere richiesto da titolari permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di permesso unico lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi e di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.
La lista di permessi inclusa nell’art. 1 comma 206 della Legge, tuttavia, dimentica i titolari di protezione internazionale, violando quanto previsto dal diritto UE: a questi ultimi, infatti, l’art. 29 della Direttiva 2011/95/UE garantisce la parità di trattamento con i cittadini italiani nell’accesso alle prestazioni di assistenza sociale, tra cui ricade sicuramente anche il bonus natalità.
Tale obbligo di parità di trattamento vige non soltanto per il legislatore, ma per tutte le autorità e amministrazioni dello Stato. Pertanto, ASGI ha inviato una lettera al Presidente e alla Direttrice Generale dell’INPS, invitandoli a prendere i necessari provvedimenti affinché la normativa europea venga rispettata e i titolari di permesso per protezione internazionale possano così accedere al nuovo bonus natalità.
Immagine in evidenza 8photo su Freepik