La Regione Umbria, con Delibera n. 867 del 20 settembre 2021, ha istituito il “Bonus Bebè” Regionale: forma di erogazione una tantum a favore dei nuclei familiari residenti nella Regione Umbria.
Tale atto prevede che l’erogazione del contributo economico sia attribuito sulla base di parametri connessi al bisogno della famiglia (tra cui avere un ISEE familiare non superiore a 40.000 € e uno o più figli nati nel periodo 1 ottobre 2020 -30 settembre 2021) e di un parametro del tutto estraneo alla considerazione del bisogno, cioè la residenza in uno dei Comuni della Regione Umbria da almeno 5 anni continuativi.
E’ ormai pacifico che la richiesta di una residenza continuativa per l’accesso a una prestazione sociale sia indirettamente discriminatorio nei confronti dei cittadini stranieri, che statisticamente vantano di un’anzianità di residenza molto inferiore rispetto ai cittadini italiani in quanto hanno la tendenza ad avere maggiore mobilità.
Inoltre, la Corte costituzionale ha una giurisprudenza granitica nell’affermare che non vi è alcuna ragionevole correlazione tra la residenza e il bisogno: le sentenze n. 44/2020, n. 7/2021 e n. 9/2021 hanno affermato che i criteri di erogazione di una prestazione o servizio sociale che prescindano dalla considerazione del bisogno (e in particolare i criteri che valorizzano la residenza pregressa) sono incostituzionali per contrasto con l’art. 3 Cost.
L’ASGI è dunque intervenuta inviando una lettera alla Regione con la richiesta di modificare la delibera e di eliminare il requisito discriminatorio.
Sotto diverso profilo invece la Delibera prevede positivamente che, tra i requisiti di accesso, sia sufficiente un permesso di soggiorno di durata non inferiore ai sei mesi, anticipando quella che dovrebbe essere la modifica all’art. 41 TUI attualmente in discussione al Parlamento.
ASGI invita dunque tutti gli stranieri e le straniere – in possesso degli altri requisiti previsti dal bando – a presentare comunque la domanda di bonus anche se non in possesso della residenza quinquennale.