L’assegno unico universale è una misura di sostegno alla famiglia per figli/figlie a carico attiva da marzo 2022. Sebbene alla sua istituzione fosse previsto che le persone con cittadinanza extra UE potessero beneficiarne soltanto se in possesso di permesso di lungo periodo, unico lavoro o per ricerca, la circolare INPS del 9 febbraio 2022, n. 23 e il messaggio INPS n. 2951 del 25 luglio 2022 avevano ampliato notevolmente la platea di beneficiari.
Con la pubblicazione della circolare n. 41 del 07.04.2023 l’INPS ritorna sul punto e, “su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali”, include nella lista dei permessi che danno diritto all’assegno unico universale anche il permesso per protezione temporanea, garantito alle persone in fuga dal conflitto in Ucraina.
Secondo quanto indicato dall’Istituto, tale estensione troverebbe forza nell’articolo 4, comma 1, lettera g), del D.L. 85 del 7 aprile 2003, il quale recepisce la direttiva 2001/55/CE ed “espressamente prevede la possibilità che vengano estese ai titolari di protezione temporanea misure assistenziali comprese quelle per l’assistenza sociale”.
Questo ulteriore passo verso la realizzazione di una effettiva universalità dell’AUU non può che essere accolto con favore. Sarebbe tuttavia auspicabile che si procedesse anche con l’inclusione di chi non può accedere al beneficio quando invece ne avrebbe diritto. Ad oggi infatti risultano ancora escluse le persone titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione (per le quali il diritto deriva dalla direttiva 2011/98, trattandosi di permesso unico lavoro) e titolari di permesso per cure mediche, che può prolungarsi anche per anni lasciando la persona, già colpita da disabilità, anche senza alcun sostegno per i figli minori.
Circolare INPS n. 41 del 7 aprile 2023