Con ordinanza del 26.10.2024, il Tribunale di Firenze ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità in relazione alla previsione della legge della Regione Toscana (n. 2/2019) che inserisce la residenza o l’attività lavorativa pregressa tra i criteri di assegnazione dei punti per la formazione delle graduatorie ERP. La questione della sopravalutazione della lungo-residenza nel calcolo del punteggio per accedere alle case popolari torna quindi alla Corte costituzionale dopo la sentenza n. 9/2021.
La vicenda esaminata dal Tribunale di Firenze riguarda il bando ERP pubblicato dal Comune di Arezzo, il quale, secondo quanto stabilito all’art. 10 L.R. Toscana 2/2019 e all’Allegato B, Lett. C-1), prevedeva l’assegnazione di un punteggio da 1 a 4 in caso di residenza anagrafica o prestazione lavorativa continuativa da almeno 3 anni e fino ad oltre 20 anni di almeno un componente del nucleo familiare nell’ambito territoriale di riferimento del bando. ASGI e A Buon Diritto hanno quindi impugnato il bando con una azione collettiva antidiscriminatoria.
La richiesta di una residenza o attività lavorativa pregressa era già stata più volte dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale come requisito per l’accesso alle case popolari (sentenze n. 44/2020 per la Lombardia, n. 77/2023 per la Liguria, n. 145/2023 per le Marche, n. 67/2024 per il Veneto, n. 147/2024 per il Piemonte). Nel 2021, con la sentenza n. 9, la Corte costituzionale aveva inoltre rilevato che non è solo la barriera all’accesso a creare una distorsione nel sistema distributivo del welfare, ma anche una considerazione sproporzionata dell’anzianità di residenza.
Con l’ordinanza di rimessione del 26 ottobre scorso, il Giudice (dott. Minniti) ha ritenuto che i principi affermati nella precedente giurisprudenza costituzionale, secondo cui l’accesso agli alloggi pubblici non può essere subordinato a requisiti e criteri completamente svincolati dalla valutazione del bisogno reale dei nuclei richiedenti, dovessero essere applicati anche al caso di specie della legge toscana. Proprio alla luce di questi principi, l’assegnazione di fino a 4 punti per la residenza o l’attività lavorativa pregressa risulta sproporzionata rispetto all’attribuzione dei punteggi per le “condizioni economiche, sociali e familiari” dei nuclei richiedenti (massimo 6 punti) e per le condizioni riferibili al disagio abitativo (massimo 4 punti), che invece attengono al bisogno effettivo delle persone. Di conseguenza, la sentenza identifica una possibile violazione dell’art. 3 Cost., così come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale citata.
Il Giudice rileva inoltre un profilo di illegittimità – e pertanto di non manifesta infondatezza – anche con riferimento all’art. 117 Cost., in relazione alla direttiva 2003/109/CE (art. 11) ed alla direttiva 2011/98/CE (art. 12). In particolare,
“la sopravvalutazione della residenza prolungata, che agisce fattore discriminatorio per chi non può farla valere, rivelandosi presupposto necessario per concorrere a parità di mezzi all’ammissione al beneficio dell’accesso all’edilizia residenziale pubblica (e non, quindi, come mera regola di preferenza a parità di bisogni evidenziati), determin[a] un’irragionevole diseguaglianza sia nei confronti dei cittadini dell’Unione, ai quali deve essere garantita la parità di trattamento rispetto ai cittadini degli Stati membri (art. 24, par. 1, della direttiva 2004/38/CE), sia nei confronti dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, i quali, in virtù dell’art. 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/109/CE, godono dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda anche l’accesso alla procedura per l’ottenimento di un alloggi“.
In conseguenza di queste considerazioni, il Tribunale ha pertanto disposto la remissione del quesito alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio pendente.
Tribunale di Firenze, ordinanza del 26 ottobre 2024
Immagine: Marghera Case popolari di Gehadad, licenza CC BY-SA 4.0.