ASGI al FVG, la riforma sulla famiglia rischia di escludere

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Il testo in discussione, se così approvato, escluderebbe diverse famiglie in quanto in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione italiana e le norme del diritto dell’Unione europea .

Giovedì 4 novembre 2021 la VI Commissione del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia si è riunita in audizione in merito al disegno di legge n. 148 Disposizioni in materia di politiche della  famiglia, di promozione dell’autonomia dei giovani e delle pari opportunità al fine si ascoltare le associazioni della società civile e per esprimere successivamente un parere sul Disegno di legge n. 148 Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell’autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

Si tratta di uno strumento normativo volto a agire sul tema della natalità e genitorialità attraverso una strategia che sviluppi azioni di sostegno verso la famiglia affermandone un ruolo positivo e rigenerative e non solo tramite azioni di carattere assistenziale, si legge nella presentazione del DDL 148 .

Tuttavia, come ASGI ha potuto segnalare ai componenti della Commissione regionale attraverso una nota di analisi, il testo in discussione, se così approvato, escluderebbe diverse famiglie in quanto il DDL regionale risulta contrasto con:

– il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione italiana ;

– le norme del diritto dell’Unione europea in materia di parità di trattamento correlate alla libertà di circolazione dei cittadini comunitari loro familiari ;

– le norme sul diritto alle prestazioni sociali legate alla condizione giuridica di determinate categorie di cittadini di Paesi terzi non membri UE.

La richiesta di una durata di residenza come requisito per essere ammessi alle prestazioni viola il principio di uguaglianza

Il DDL regionale prevede che per accedere ad alcune prestazioni sociali sia necessaria la residenza continuativa di almeno 2 anni in regione di almeno un genitore del minore .

Le prestazioni sono la Carta famiglia (art. 5), la dote famiglia (art. 6) e la previdenza complementare (art. 8) .

ASGI ritiene che tale previsione sia in contrasto sia con gli obblighi costituzionali  sia con quelli derivanti dal  diritto europeo.

Tale requisito potrebbe presentare profili di incompatibilità con il principio costituzionale di uguaglianza, nonché con le norme del diritto dell’Unione europea in materia di parità di trattamento in relazione alla libertà di circolazione dei cittadini UE e loro familiari e alla condizione giuridica di determinate categorie di cittadini di Paesi terzi non membri UE.

Cosa dice la Corte costituzionale sul requisito della residenza

Con riferimento al principio costituzionale di uguaglianza, la Corte costituzionale nel suo più recente orientamento ha affermato il principio della assoluta centralità del bisogno rispetto a qualsiasi altro criterio selettivo: ciò che è estraneo alla considerazione del bisogno – e in particolare la durata della pregressa residenza – non può mai impedire o limitare l’accesso a una prestazione sociale. La giurisprudenza costituzionale successiva ha confermato tale principio:

  • Innanzitutto la sentenza della Corte Costituzionale n. 44 del 9.3.2020 ha dichiarato incostituzionale il requisito di 5 anni di residenza o lavoro continuativi previsto (per italiani e stranieri) nella Regione Lombardia per l’accesso agli alloggi di edilizia pubblica  affermando che la residenza pregressa non è “rivelatore di alcuna condizione rilevante in funzione del bisogno che il servizio tende a soddisfare”. Il riferimento alla sola pregressa residenza o al solo pregresso lavoro in Regione non forniscono infatti alcuna previsione effettiva sulla futura stabilità dell’interessato portando dunque all’esclusione di soggetti che, anche se presenti da meno tempo, potrebbero risultare più in condizioni di bisogno. Inoltre quand’anche fosse ammissibile la valutazione del radicamento territoriale, essa deve venir sempre subordinata al criterio del bisogno, sul quale va parametrato qualsiasi intervento di welfare.
  • La Corte Costituzionale, con la sentenza n° 7/2021 –  l ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il  requisito di 5 anni di residenza nella Regione Friuli Venezia Giulia per l’accesso a misure regionali di contrasto alla povertà;
  • Anche l’attribuzione di un punteggio eccessivo alla pregressa residenza per l’accesso agli alloggi ERP è stato dichiarato anticostituzionale con la sentenza n° 9/2021 : il divieto di utilizzare criteri estranei al bisogno vale anche con riferimento ai criteri di preferenza, non solo con riferimento alle “barriere all’accesso”;
  •  Infine con la sentenza n° 42/2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il criterio di preferenza della residenza nella Provincia di Trento per l’accesso alle Università site nella Provincia autonoma a parità di altre condizioni.

In particolare sul tema del DDL 148 si segnala la sentenza n° 107/2018 (relativa all’accesso agli asili nido nella Regione Veneto) con cui è stata ritenuta illegittima la normativa regionale sul tema dell’anzianità di residenza affermando che:

  •  la pregressa residenza, ove fissata in termini sproporzionati, può confliggere anche con il diritto alla mobilità interregionale tutelato dall’art. 120 Cost.
  • prevedere come presupposto del requisito dell’anzianità di residenza il contributo pregresso alla comunità regionale introdurrebbe una concezione “commutativa” del welfare in contraddizione con le  finalità ‘redistributive’ e ‘solidaristiche’ della norma.
  • La Corte ha anche osservato che, «mentre la residenza costituisce, rispetto a una provvidenza regionale, “un criterio non irragionevole per l’attribuzione del beneficio” (sentenza n. 432 del 2005), non altrettanto può dirsi quanto alla residenza protratta per un predeterminato e significativo periodo minimo di tempo. La previsione di un simile requisito, infatti, ove di carattere generale e dirimente, non risulta rispettosa dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto “introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari”, non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata prolungata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che in linea astratta ben possono connotare la domanda di accesso al sistema di protezione sociale (sentenza n. 40 del 2011)» (sentenza n. 222 del 2013). 

Per tale ragione, ad avviso di ASGI le norme nel DDL 148/2021 che prevedrebbero l’accesso alle prestazioni in base al requisito della  permanenza della residenza nel territorio regionale risulterebbero in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza.

Va aggiornato l’elenco dei permessi di soggiorno ammessi alle prestazioni

All’art. 5 il DDL n. 148/21  “Disposizioni regionali in materia di politiche della famiglia, di promozione dell’autonomia dei giovani e delle pari opportunità” prevede che l’accesso ad alcune prestazioni e a diversi benefici sociali da esso previste sia riservato ad alcune categorie di destinatari  . Per quanto riguarda i cittadini non italiani risultano essere destinatari delle misure solamente i cittadini stranieri indicati nell’ordinamento regionale con la legge regionale 27.12.2013, n. 22 (Norme intersettoriali per l’accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti).

La norma nel DDL 148/2021 risulta non indicare correttamente tutte le fattispecie  di cittadini stranieri extra comunitari che sono attualmente titolari della parità di trattamento in materia di prestazioni familiari in base alle normative italiane e comunitarie in vigore.

Essa, infatti,  non tiene in considerazione alcune categorie di permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari introdotte da strumenti di diritto UE e conferenti ai possessori il diritto al ricongiungimento familiare e alla parità di trattamento in materia di prestazioni familiari  quali i possessori di carta blu lavoratori qualificati ed i  ricercatori. Inoltre il riferimento all’art. 41 del d.lgs. 286/98 appare datato, essendo superato dalla sopravvenuta entrata in vigore della direttiva europea 2011/98 che ha introdotto il “permesso unico lavoro” , categoria in cui va annoverato ogni permesso di soggiorno valido per l’esercizio dell’attività lavorativa salve le eccezioni espressamente previste (art. 5, comma 8.1 del d.lgs. 286/98) vale a dire il permesso per motivi di lavoro, famiglia e attesa occupazione.

La nota di analisi presentata dall’ASGI all’audizione della VI Commissione del Consiglio regione del Friuli Venezia Giulia

Foto di Eren Li da Pexels

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