Incostituzionale imporre agli stranieri il requisito di lungo-residenza per accedere al fondo di sostegno all’affitto

Con sentenza 166 depositata il 20.7.18 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 13, DL. 25.6.08 n. 112 che aveva introdotto, per l’accesso degli stranieri a un fondo per il sostegno alla locazione delle famiglie povere, il requisito di 10 anni di residenza nello Stato o 5 anni nella Regione.

La vicenda nasce da un ricorso di una cittadina salvadoregna e delle associazioni ASGI e APN che avevano contestato il bando della Regione Lombardia con il quale era stata data applicazione alla norma nazionale sul fondo sostegno affitti.

Secondo la Corte il requisito di 10 anni di residenza nello Stato “attinge gli estremi della irrazionalità intrinseca” perché coincide con quello necessario per ottenere la cittadinanza; ma anche quello dei quinquennio è irragionevole non essendovi correlazione “tra il soddisfacimento dei bisogni abitativi primari della persona che versi in condizioni di povertà e sia insediata nel territorio regionale e la lunga protrazione nel tempo di tale radicamento territoriale”.

La pronuncia fa seguito a decisioni analoghe della Corte Costituzionale di poche settimane fa che avevano dichiarato incostituzionali norme della Regione Liguria sull’accesso alle case popolari (sent. 106/18) e della Regione Veneto sull’accesso agli asili nido (sent. 107/18).

La sentenza – dichiara l’avv. Alberto Guariso di ASGI  – riafferma non solo un principio fondamentale di uguaglianza tra italiani e stranieri,  ma mette per l’ennesima volta un freno alle scelte politiche di quanti,  in una esasperata logica di localismo,  finiscono per premiare il “bisognoso immobile” e punire quanti, affrontando sacrifici,  si spostano tra una regione e l’altra alla ricerca di condizioni migliori:  una scelta che purtroppo molte regioni, prima tra tutte la Lombardia, continuano invece a praticare”.

Ora le Regioni dovranno riesaminare le ripartizione dei fondi ammettendo al contributo anche gli stranieri che, pur essendo titolari dei requisiti di reddito, non avevano potuto accedere al beneficio per mancanza dei requisiti di residenza.

La sentenza

Milano, 20 luglio 2018

ASGI –  Associazioni studi giuridici sull’immigrazione

APN – Avvocati per niente onlus

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La stampa

Il Sole 24 Ore

Il Corriere della Sera


 

Foto Credit: Pixabay