Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata ieri, ha accolto il ricorso contro Regione Lombardia e Comune di Milano, promosso da tre associazioni (ASGI, Avvocati per niente, NAGA), dalle organizzazioni sindacali confederiali e degli inquilini e da un cittadino dello Sri Lanka, tutti assistiti dagli avvocati Alberto Guariso, Marta Lavanna e Livio Neri.
Nel ricorso si contestava la scelta della Regione Lombardia di prevedere – nel Regolamento regionale vigente per l’accesso agli alloggi pubblici (n. 4/17) – criteri di attribuzione del punteggio che valorizzano in maniera eccessiva la residenza pregressa rispetto alla considerazione del bisogno (reddito, sovraffollamento, presenza di disabili ecc.).
La Giudice (dott.ssa Valentina Boroni) ha accolto il ricorso accertando “il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Regione Lombardia consistente nell’aver previsto…l’attribuzione di punteggi per la residenza pregressa sproporzionati rispetto ai fattori significativi della situazione di bisogno alla quale risponde il servizio” e ha ordinato alla Regione di riformulare il Regolamento in modo da eliminare questo effetto (e di conseguenza al Comune di Milano di riformulare i bandi ancora aperti e quelli futuri).
Riprendendo le motivazioni del ricorso, la giudice ha osservato che, con la disciplina attuale, un richiedente che ha sempre vissuto regolarmente a Milano matura, per questo solo fatto, un punteggio superiore a quello di una persona da poco residente e in una condizione di elevato bisogno e ha ritenuto questa situazione in contrasto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 9/2021 che ha esaminato una disciplina analoga della Regione Abruzzo.
Il ricorso era promosso a partire dalla considerazione che le norme “punitive” nei confronti della mobilità danneggiano in modo particolare i cittadini stranieri (che hanno una mobilità interna più elevata) ma il principio affermato riguarda ovviamente tutti e impone di superare una concezione localistica del welfare che va a danno di tutti coloro che, per esigenze di lavoro o di famiglia, si devono spostare sul territorio.
La decisione è conforme a diverse altre che recentemente si sono espresse nello stesso senso (non solo Corte Costituzionale, ma anche i Tribunali di Firenze, Padova, Ferrara).
Le associazioni promotrici e le organizzazioni sindacali esprimono piena soddisfazione per il risultato ottenuto e al contempo rammarico per la mancata revisione, da parte della Regione, rispetto alle richieste da tempo avanzate su questo punto in occasione della recente revisione del Regolamento; auspicano che ora non ci siano situazioni che possano rendere più complesso il ripristino di una situazione conforme ai principi di ragionevolezza, di uguaglianza e di equità affermati dalla sentenza.
Milano, 21 febbraio 2025
ASGI, NAGA, APN, CGIL Lombardia, CISL Lombardia, UIL Lombardia, Sicet Lombardia, Sunia Lombardia, Uniat Lombardia.
Sentenza Trib. Milano, 20.02.2025
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