Con ordinanza depositata oggi la Corte d’Appello di Milano ha ritenuto “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme sul reddito di cittadinanza nella parte in cui prevedono il requisito di residenza decennale sul territorio nazionale per l’accesso alla prestazione.
Secondo la Corte d’Appello di Milano il requisito della “residenza protratta” viola l’art. 3 della Costituzione perché non ha alcun collegamento con il bisogno delle persone.
Il giudizio è stato promosso da un gruppo di cittadini europei con il sostegno di ASGI e della Comunità di Sant’Egidio di Milano.
La questione riguarda molte persone in difficoltà economiche, ma senza la residenza di almeno 10 anni in Italia, che vengono al momento escluse dall’aiuto economico.
In particolare, però, ne sono investiti anche molti Tribunali italiani ai quali si sono rivolti i cittadini stranieri, comunitari ed italiani e a cui l’INPS, dopo aver erogato il beneficio per alcuni anni, lo ha revocato chiedendone la restituzione, in quanto, pur avendo tutti i requisiti di reddito, non avevano quello di residenza decennale.
Ora la Corte ha ritenuto che questa norma sia in contrasto non solo con il diritto europeo (in particolare con la direttiva 2004/38 e con il Regolamento 492/11) ma anche con l’art. 3 della Costituzione, perché introduce un requisito che non ha alcun collegamento con il bisogno delle persone e che neppure garantisce la stabilità futura del beneficiario, la quale, semmai, dipende proprio dalla possibilità di inserimento sociale e non dalla durata della residenza pregressa.
“La Corte d’Appello riconosce che un requisito cosi sproporzionato costituisce una discriminazione in danno dei cittadini stranieri – precisa l’avv. Alberto Guariso che ha assistito i ricorrenti – ma precisa che le medesime argomentazioni devono valere anche per i cittadini italiani, essendo irragionevole, dice la Corte, premiare il “bisognoso stanziale” rispetto al “bisognoso mobile”. E può aggiungersi che valgono anche per quei cittadini extra UE che, in base al loro titolo di soggiorno hanno diritto alla parità di trattamento nelle prestazioni sociali cioè i titolari di permesso di lungo periodo e i titolari di protezione internazionale: dunque se il requisito cadrà, cadrà per tutti”.
ASGI, che tramite i suoi soci sta assistendo molti stranieri destinatari delle richieste di restituzione, chiede ora che l’INPS sospenda ogni procedura in attesa della decisione della Corte e che comunque si metta mano alla modifica di questo requisito che la stessa Commissione Saraceno, nominata dal Governo per valutare le proposte di riforma, aveva riconosciuto essere del tutto irragionevole.