Il Tribunale di Ferrara, Giudice dott.ssa Maria Marta Cristoni, ha accolto il ricorso promosso da ASGI -Associazione studi giuridici sull’immigrazione e da due cittadini stranieri, con l’intervento dell’associazione l’Altro diritto e il sostegno della CGIL Ferrara, contro il bando per l’accesso agli alloggi di edilizia economica popolare indetto dal Comune di Ferrara nel 2020.
Le previsioni contestate che avevano dato luogo al ricorso erano due: la sopravvalutazione del criterio della residenza (0,5 punti l’anno, senza un tetto massimo) rispetto ad altri criteri inerenti il bisogno delle persone (disabilità, condizioni economiche precarie, situazione abitativa disagiata ecc.) e la richiesta ai soli cittadini stranieri di attestare l’assenza di proprietà nel Paese di origine mediante documenti provenienti dal paese stesso (previsione quest’ultima parzialmente sospesa per il periodo di emergenza sanitaria ma mantenuta dalla Giunta come regime ordinario).
Secondo il Tribunale, entrambi i criteri contravvengono ai principi fissati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 9/2021 la quale ha evidenziato il carattere discriminatorio della legge regionale dell’Abbruzzo che aveva fissato principi del tutto analoghi a quelli contenuti nella Delibera e nel bando di Ferrara.
“Chiedere ai soli cittadini di paesi extraeuropei, la produzione di una documentazione aggiuntiva (peraltro particolarmente gravosa) rispetto a quella richiesta ai cittadini UE e italiani -stabilisce la Giudice – integra una irragionevole disparità di trattamento tra cittadini europei ed extra EU non motivata dalla finalità di disciplina relativa agli alloggi popolari, né giustificata da ragioni di controllo sulle dichiarazioni rese dai candidati”.
Peraltro, secondo il Tribunale di Ferrara, il requisito aggiuntivo documentale stabilito dal Comune per i soli cittadini extra UE non è nemmeno previsto dalla L.r. Emilia Romagna n. 24/2001, né dalla delibera regionale, sicché l’unica responsabilità per la discriminazione è da imputarsi allo stesso Comune.
Anche il criterio di premialità della residenza storica è da ritenersi parimenti illegittimo in quanto “non ha alcuna coerenza con la ratio della disciplina.” La conseguenza di tale scelta è quella di dare una illogica valorizzazione preponderante della residenza a chiunque sia nato e cresciuto a Ferrara che prevale su qualsiasi altro tipo di bisogno concreto (come, ad esempio, essere sotto sfratto o essere seguiti dai servizi sociali).
Questa pronuncia si aggiunge alle precedenti che già hanno accolto i ricorsi di ASGI in tema di accesso alle case popolari e fondo di sostegno agli affitti senza discriminazioni per i cittadini stranieri.
Di seguito un elenco delle precedenti vittorie:
Tribunale di Milano, ordinanza 20 marzo 2020
Tribunale di Milano, ordinanza 27 luglio 2021
Tribunale di Udine, ordinanza 2 marzo 2021
Tribunale di Trieste, ordinanza 30 aprile 2021
Tribunale di Torino, ordinanza 22 giugno 2021
Corte d’Appello di Trento, sentenza 23 giugno 2021
ASGI si augura che il Comune di Ferrara, così come tanti altri Comuni e Regioni sul territorio italiano che ancora prevedono requisiti discriminatori nell’accesso alla casa provvedano immediatamente a modificare i propri Regolamenti/bandi adeguandosi ai principi di uguaglianza sanciti da un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità costituzionale e di merito.
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