ASGI alla Questura di Napoli: illegittimo limitare l’accesso ai richiedenti asilo e ai loro avvocati

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Permettere la formalizzazione della richiesta di protezione internazionale come previsto dalla normativa nazionale e internazionale, non impedendo l’accesso ai richiedenti asilo e ai loro legali.

Sono queste le richieste che l’ASGI ha formulato in una lettera inviata alla Questura di Napoli lo scorso 27 settembre.

Da diversi mesi, molti richiedenti asilo  hanno segnalato la difficoltà di presentare la domanda protezione internazionale presso la Questura – Ufficio Immigrazione. La richiesta si può formalizzare solo ogni lunedì mattina e solo un limitato numero di richiedenti accede alla formalizzazione della domanda di protezione. Due settimane fa la situazione è peggiorata: il video permette di capire meglio quanto accade.

Normativa violata

La normativa vigente impone alla Questura alla quale sia rivolta la domanda di protezione di riceverla e di trasmetterla alla competente commissione territoriale (artt.3 e 26 d.lgs 25/08).

In base all’art.26 co.2 bis dlgs 25/08, la Questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volonta’ di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volonta’ e’ manifestata all’Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti.

La previsione normativa di tempi celeri e ravvicinati per l’avvio dell’iter amministrativo rende evidentemente illegittimi atti e comportamenti anche omissivi da parte della Questura di Napoli – Ufficio Immigrazione, che rendano eccessivamente difficile, se non delle volte impossibile la presentazione della domanda.

In particolare, la procedura interna NON consente agli stranieri di esercitare il proprio diritto di accesso alle autorità amministrative con modalità non diverse da quelle che la P.A. è tenuta ad assicurare al cittadino – e comunque rispettose del decoro personale dei richiedenti –ed il perdurare del comportamento omissivo da parte degli uffici preposti nuoce innanzi tutto al prestigio dell’Amministrazione. Peggio ancora, l’inerzia nell’affrontare una situazione di flagrante illegittimità, una volta acclarata, rappresenterebbe un inequivoco indizio di inaccettabile volontà discriminatoria, non priva di conseguenze a carico dei responsabili.

Il trattamento dei richiedenti asilo, così come dagli stessi riferito e come si ha modo di leggere dai vari articoli pubblicati dai giornali, è inaccettabile. Si ricorda inoltre che i trattamenti inumani e degradanti sono vietati anche dall’art. 3 CEDU.

La citata procedura risulta, inoltre, ignorare in assoluto le categorie vulnerabili: non è previsto, infatti nessun accesso facilitato a persone portatrici di patologie, donne in stato di gravidanza, minori, anziani e nuclei familiari.

Accesso negato agli avvocati

Nella lettera l’ASGI rileva anche che è stata anche segnalata la decisione della Questura di Napoli di non consentire agli avvocati di accedere ai loro Uffici quando accompagnano i propri assistiti richiedenti asilo, adducendo motivazioni di ordine pubblico.

Tale decisione risulta del tutto illegittima, afferma l’Associazione che ricorda all’Amministrazione che il cittadino straniero che richiede protezione internazionale possa “farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato”(art. 16, co.1, del d.lgs 25/08). Tale assistenza deve sicuramente riferirsi alla procedura amministrativa volta al riconoscimento della richiesta di protezione, essendo l’assistenza giudiziale garantita e regolata dal successivo comma 2; né può essere ammessa solamente per l’audizione avanti la Competente territoriale, essendo in tale sede già assicurata dall’art. 13, co.4, d.lgs . cit.

Ogni impedimento o limitazione del diritto del richiedente la protezione all’assistenza legale, è, inoltre, incompatibile con la disposizione contenuta nell’art. 2 della Legge 247/2012 (nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense), a norma della quale l’avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti. In specie il diritto a presentare richiesta di protezione internazionale.

Nessuna risposta dalla Questura

L’ASGI aveva così concluso la lettera : “Confidiamo in una vostra tempestiva azione in tal senso e rimaniamo comunque a disposizione per un eventuale più approfondito esame della questione, ove necessario. In difetto, ci rivolgeremo alla Commissione UE per l’apertura di procedura di infrazione relativamente alla mancata esecuzione della Direttiva 2013/32/UE nonché all’Autorità Giudiziaria Italiana.”

Ad oggi non è pervenuta alcuna risposta dalla Questura di Napoli .

Si ringraziano gli avv.ti Amarilda Lici e Cristian Valle.


La lettera inviata dall’ASGI alla Questura di Napoli il 27 settembre 2017


Vi invitiamo a segnalarci casi e situazioni in cui viene limitato l’accesso alla richiesta di protezione internazionale e/o all’accesso dei legali a cui i richiedenti asilo si sono affidati, inviando una mail a info@asgi.it. Grazie


Foto : Armando Vicini – Flickr

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