ASGI ai Comuni: l’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo va riconosciuta dal momento della richiesta

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A seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 31 luglio 2020 tutti i richiedenti asilo hanno diritto all’iscrizione anagrafica, che va riconosciuta dal momento in cui è stata richiesta. Il diritto preesisteva e non deve venir negato.

Come è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 186/2020 depositata il 31 luglio 2020, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 13 del “decreto sicurezza” (dlgs 113/2018) interpretato nel senso di vietare l’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo.

A seguito della sentenza “rivivono” le disposizioni in vigore fino al 4 ottobre 2018 e dunque i richiedenti asilo hanno diritto all’iscrizione anagrafica o individualmente nel luogo ove hanno la dimora abituale o a titolo di “convivenza anagrafica” presso la struttura dove sono ospitati.

A poche settimane dalla pubblicazione della sentenza, risulta che alcuni Comuni siano orientati a iscrivere i richiedenti asilo all’anagrafe solo qualora abbiano presentato o ripresentato domanda dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della sentenza 5 agosto 2020 e solo con effetto da tale domanda.

Una simile applicazione sarebbe del tutto errata ed ingiusta. Le sentenze di incostituzionalità pronunciate dalla Corte trovano applicazione – come ricorda anche la circolare 10/2020 del 14 agosto 2020 del Ministero dell’Interno – a tutte le situazioni “non esaurite”; la situazione di coloro che hanno presentato domanda prima della sentenza e hanno ricevuto un diniego non può assolutamente considerarsi “esaurita” perché gli interessati sono in termini per proporre ricorso avverso il diniego e vedersi così riconosciuto il diritto con decorrenza dalla data della originaria domanda, con tutto ciò che questo comporta in termini di accesso ai diritti sociali e alla cittadinanza.

I richiedenti asilo che hanno richiesto l’iscrizione anagrafica hanno diritto ad averla dal momento in cui hanno presentato la domanda, anche se al tempo la domanda era stata rigettata in linea con le disposizioni del dlgs 113/2018. Una posizione dei Comuni che riconoscesse l’iscrizione solo in caso di domanda successiva al 5 agosto 2020 prolungherebbe gli effetti negativi della violazione della Costituzione e aprirebbe la strada a una inutile moltiplicazione del contenzioso. ASGI invita pertanto tutti gli uffici anagrafe dei Comuni a revocare in autotutela tutti i provvedimenti di diniego della iscrizione anagrafica adottati prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2020, riconoscendo l’iscrizione con decorrenza dalla data della domanda.

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