Illegittimo il rimpatrio del richiedente asilo prima della valutazione del giudice sulla sospensiva

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ASGI scrive ai Ministeri dell’Interno e della Giustizia e alla Commissione Nazionale Asilo: vanno revocate le circolari che “autorizzano” il rimpatrio del richiedente asilo prima che il giudice si sia espresso sul diritto di restare sul territorio nelle more della valutazione della domanda

Con una lettera inviata il 31 marzo 2021 al Ministero dell’Interno, Ministero della Giustizia e Commissione nazionale per il Diritto di Asilo, ASGI ha segnalato i gravi profili di illegittimità della circolare n. 75580 del 30/10/2020 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, che di fatto mette in discussione il diritto del richiedente di restare sul territorio italiano in attesa della valutazione della propria domanda di protezione internazionale.

Infatti la circolare riconferma la lettura del Ministero in base a cui  per i richiedenti che hanno presentato ricorso e istanza di sospensione contro il diniego della Commissione territoriale per le ipotesi di cui agli artt. 28 bis e 28 ter il divieto di espulsione è valido soltanto per i primi 5 giorni stabiliti dalle norme per la pronuncia del giudice sull’istanza di sospensiva, annullando le garanzie già deficitarie previste nei casi di procedure accelerate.

Tale circolare, infatti, “autorizza” il rimpatrio del richiedente asilo dopo che sono trascorsi cinque giorni dalla presentazione dell’istanza cautelare per la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato di diniego della domanda di protezione internazionale, per i  casi di cui agli art. 28-bis e 28-ter del D.lgs. 25/2008 in cui l’effetto sospensivo non è automatico, e quindi non attendendo che il  Giudice adotti  una decisione definitiva in merito all’istanza di sospensione. 

Il Ministero dell’Interno era già intervenuto in una precedente occasione sulla tempistica di cui all’art. 35bis, co. 4 del D.Lgs. 25/2008 con una prima circolare n. 2464 del 13/01/2020 stabilendo  che “In merito a tale ultima tempistica, si ritiene che, decorsi i termini previsti dal comma 4 dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 25 del 2008 senza che sia intervenuta la decisione del Giudice, possano legittimamente essere adottati i provvedimenti di allontanamento dalle Autorità competenti (…)”, prevedendo dunque l’immediata esecutività dei provvedimenti di rigetto e il conseguente l’allontanamento a danno di coloro che sono ancora regolari sul territorio ai sensi di legge[1]

Con la circolare del 30 ottobre 2020, emanata successivamente all’entrata in vigore del D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020, si precisa nuovamente che, decorsi quei cinque giorni e dunque prima della completa definizione della procedura cautelare, il rimpatrio del richiedente possa essere eseguito. 

Tale meccanismo è ovviamente ancora più semplificato qualora il richiedente si trovi già in condizioni di trattenimento. 

Tale interpretazione che ha avuto già avuto conseguenze concrete con gravi ripercussioni ai danni di richiedenti asilo i quali, pur avendo presentato ricorso e istanza di sospensiva, sono stati rimpatriati prima della decisione giurisdizionale definitiva andando a legittimare una condotta materiale illegittima da parte delle autorità di pubblica sicurezza.

Come rilevato nella lettera inviata,l’ interpretazione ministeriale risulta del tutto illegittima sia sotto il profilo dell’ordinamento italiano, che rispetto a quello europeo. 

Il giudice deve valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’efficacia sospensiva del provvedimento impugnato e i tempi previsti sono posti  a tutela delle garanzie di difesa e del diritto di asilo del richiedente asilo. Diversamente il diritto del richiedente di restare sul territorio nazionale fino a quando un giudice non si pronunci definitivamente sull’istanza di sospensione degli effetti del provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale, viene vanificato e ridotto arbitrariamente ad un tempo brevissimo. 

Alla luce delle gravi conseguenze dell’orientamento ministeriale, appare necessario che le autorità competenti giungano ad una legittima interpretazione del dettato normativo sia nazionale che europeo, revocando la circolare in oggetto, così come la circolare n. 2464 del 13/01/2020, al fine di tutelare l’esercizio effettivo delle garanzie poste a tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale [3]

Si resta in attesa di riscontri da parte delle autorità competenti, e al contempo è fondamentale continuare a monitorare e contrastare, anche sul piano giurisdizionale, l’attuazione di tali prassi illegittime, per di più alla luce delle evoluzioni del contesto europeo e delle riforme che puntano ad eliminare gli effetti delle garanzie giurisdizionali. [4]


La lettera di ASGI inviata ai Ministero dell’Interno, della Giustizia e alla Commissione nazionale per il Diritto di Asilo


[1]  La norma all’art. 35-bis, c. 4, del D.lgs. n. 25/2008, dispone chiaramente che nei casi previsti dal precedente comma 3, lett. a), b), c), d) e d-bis), l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa con decreto motivato adottato dal Tribunale in composizione collegiale, entro cinque giorni dall’istanza di sospensione, con la possibilità per le parti di notificare entro i cinque giorni successivi delle note difensive. Ancora entro i cinque giorni successivi si prevede la possibilità di depositare note di replica e in tali casi per il giudice la necessità di emettere nuovo decreto entro ulteriori cinque giorni al fine di confermare, modificare o revocare i provvedimenti già emanati.

[2] Si veda ASGI, Asilo e procedure accelerate: commento alla circolare del Ministero dell’Interno, 06.03.2020

[3] Per approfondimenti si veda ASGI, Commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 2458/2021: quali sono le conseguenze in caso di mancato rispetto dei termini delle procedure accelerate di valutazione della domanda di asilo?, par. 4. 

[4] Si veda https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/criticita-patto-europeo-migrazione-e-asilo-contesto-italiano/.  


Foto di Kate Ausburn da Flickr

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