“Nessuna norma prevede che venga esibito il certificato di residenza (ovvero la carta d’identità), ma solo un documento di riconoscimento che nel caso dei richiedenti protezione internazionale è il permesso di soggiorno per richiesta asilo. “
Con una circolare diffusa il 29 gennaio 2019 la Prefettura di Forlì ha ribadito quanto prevede la normativa italiana in tema di accesso ai servizi privati, in particolare bancari, da parte dei richiedenti asilo presenti in Italia.
La Prefettura ricorda che con la Legge 132/2018 il permesso per richiesta di protezione internazionale non costituisce più titolo per l’iscrizione anagrafica, ma che “il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell,art 1, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n’ 445“.
A tal fine i cittadini stranieri in attesa della risposta della Commissione Territoriale per il riconoscimento dello Status di Rifugiato per accedere ai servizi erogati da provati ( banche, poste, assicurazioni, ecc.) devono esibire ai fini del loro riconoscimento il solo permesso di soggiorno per richiesta asilo ricevuto a seguito della presentazione della domanda di protezione, non essendoci nessuna norma che preveda l’obbligo di mostrare un certificato di residenza o carta d’identità.
In particolare, poi, la Prefettura ricorda l’art. 126 novies-decies del D.lgs 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) che prevede un ‘conto di Base’ :
“Le banche, le società Poste Italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti, limitatamente ai servizi di pagamento che essi offrono ai consumatori, a offrire un conto di pagamento denominato in euro con caratteristiche di base, “conto di base”. Tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell’Unione europea, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza, hanno diritto all’apertura di un conto di base nei casi e secondo le modalità previste nella presente sezione. Ai fini della presente sezione, per consumatore soggiornante legalmente nell’Unione europea si intende chiunque abbia il diritto di soggiornare in uno stato membro dell’Unione europea in virtù del diritto dell’Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status di rifugiato, del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonché ai sensi degli altri trattati internazionali in materia.”
Gli Istituti di credito sono tenuti ad adottare tale tipo di conto a partire dal 14 aprile 2017, data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37, in attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.
A differenza di un comune conto corrente – spiega Assoutenti di Catania – questo conto consente l’accredito di somme di denaro, derivanti da retribuzione da lavoro o pensione, che possono essere utilizzate solo per effettuare pagamenti (pagamenti di utenze, bonifici bancari), non anche per gestire il risparmio (come bonifici, pagamento di utenze eccetera).
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