La giurisprudenza della CEDU sul concetto di “paese terzo sicuro”

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La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) ha pubblicato uno studio sugli obblighi dello Stato nei confronti di richiedenti asilo trasferiti in uno Stato considerato “paese terzo sicuro” .

Sulla base di precedenti giudiziari, lo studio della Corte EDU afferma che in paesi considerati “paesi terzi sicuri” non sempre ci sono le condizioni adeguate all’accoglienza di richiedenti asilo. Sono infatti state riscontrate violazioni dell’ art. 2 (diritto alla vita), dell’art. 3 (divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti), dell’art.8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e dell’art. 13 (diritto alla tutela giurisdizionale effettiva) nel momento in cui le richieste di asilo non vengono esaminate, ponendo il soggetto a rischio di essere nuovamente trasferito nel suo paese di origine, violando di fatto il principio di non-refoulement.

Secondo l’analisi, è obbligo dello Stato che procede con il trasferimento assicurarsi dell’effettiva adeguatezza del “paese terzo sicuro”, sollevando la questione relativa all’onere della prova.

La definizione di Stato terzo sicuro non è quindi sufficiente a giustificare il trasferimento di un richiedente asilo, in quanto è necessario per lo Stato che intende procedere con il trasferimento individuare l’effettiva esistenza di condizioni adeguate.


“Articles 2, 3, 8, 13, the concept of safe third country in the case-law of the Court”


Si ringraziano per la segnalazione Marina Castellaneta e Chiara Favilli.

Immagine di Pexels da Pixabay

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