In un documento i profili di manifesta illegittimità costituzionale di molte norme previste del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 secondo l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione.
Le note presentate dall’ASGI riguardano i profili di manifesta illegittimità costituzionale di molte norme previste del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” nel titolo I concernenti la disciplina di casi speciali di rilascio di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario e le materie della protezione internazionale, dell’immigrazione e della cittadinanza italiana.
I rilievi presentati dall’Associazione non esimono però dall’affermare preliminarmente che in ogni caso si ritiene che non sussistono i casi di straordinaria necessità e urgenza prescritti dall’art. 77 Cost. per l’adozione del decreto-legge, sia per la vaghezza dei motivi indicati nelle premesse del decreto-legge, sia per l’ampiezza e profondità delle riforme ordinamentali che esso apporta, sia per la oggettiva eterogeneità degli argomenti disciplinati (immigrazione, protezione internazionale, cittadinanza, sicurezza, contrasto della corruzione e della criminalità organizzata, organizzazione amministrativa delle autorità nazionali e locali di pubblica sicurezza), sia per la non urgenza di interventi normativi, sia sui temi della protezione internazionale – sulla quale tuttora sono all’esame delle commissioni territoriali domande presentate nel 2016 e alla luce del calo drastico di domande di asilo presentate nel 2018 -, sia sui temi della cittadinanza, sia per la presenza di manifesti vizi di legittimità che minano molte norme del titolo I.
Occorre in ogni caso ricordare che la mancanza dei requisiti costituzionali del decreto-legge è oggi ritenuto dalla Corte costituzionale come vizio di legittimità costituzionale dell’intero decreto-legge, non sanato neppure dall’approvazione della legge di conversione in legge.