Il giudice italiano non può richiedere informazioni allo Stato di appartenenza del richiedente asilo

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In una causa pendente davanti alla Corte d’appello di Bologna proposta da un richiedente asilo turco di etnia curda, in data 9 agosto 2019 il Collegio della 2^ sezione ha emesso ordinanza con cui ha richiesto informazioni sul richiedente asilo all’Ambasciata turca in Italia.

Tale provvedimento viola la normativa italiana e internazionale in vigore perché espone il richiedente asilo ed i suoi familiari a gravissimi rischi, ricorda ASGI in una lettera di denuncia  inviata a varie Autorità istituzionali e all’UNHCR.

ASGI evidenzia con forza che in nessun caso possono essere acquisite informazioni dai presunti responsabili della persecuzione ai danni del richiedente asilo, né possono essere fornite informazioni sulle singole domande di protezione internazionale o sul fatto che sia stata presentata una domanda d’asilo. Esse, infatti, potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che il richiedente ha presentato una domanda di protezione internazionale, con conseguenti rischi per la sua libertà e/o per la sua incolumità fisica o dei familiari che ancora risiedono nel Paese d’origine.

L’ASGI ricorda che, anche se nell’ordinanza non si esplicita che la controversia riguarda la protezione internazionale, attraverso il numero di Registro Generale è possibile per chiunque accedere all’Archivio fascicoli telematici e verificare che la controparte del richiedente è la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Alla luce di tali considerazioni, stante la gravità del provvedimento giudiziale della Corte d’appello di Bologna, ASGI ha chiesto con urgenza alle competenti Autorità di revocare immediatamente l’ordinanza e di verificare se il comportamento del Collegio che l’ha emessa, e dunque dei singoli magistrati, costituisca illecito passibile di procedimento disciplinare.

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