La tutela dei minori stranieri non accompagnati, manuale giuridico per l’operatore

Il manuale approfondisce la questione relativa ai minori stranieri non accompagnati che, data la sua rilevanza nell’attuale scenario della presa in carico e dell’accoglienza, viene trattata in un manuale specifico e completa l’aggiornamento giuridico complessivo.

Per minore straniero non accompagnato (MSNA) si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione Europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano[1].

I diritti dei minori stranieri non accompagnati e le procedure che li riguardano sono disciplinati in parte da specifiche norme relative ai MSNA (in primis la l. n. 47/2017 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”[2]), in parte dalla normativa riguardante in generale i minori (c.c., l. n. 184/1983 ecc.), in parte dalle norme in materia di immigrazione e asilo (d.lgs. 286/1998, d.lgs. 142/2015 ecc.).

Nel presente capitolo si farà riferimento in particolare alle prime, rimandando invece al Manuale La tutela dei richiedenti asilo. Manuale giuridico per l’operatore per la trattazione delle norme generali in materia di protezione internazionale.

Tra le norme generali riguardanti i minori, va ricordata in particolare la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con l. n. 176/1991. La Convenzione stabilisce che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in conto come considerazione preminente il superiore interesse del minore, e che i diritti da essa sanciti devono essere garantiti a tutti i minori senza discriminazioni, a prescindere anche dalla nazionalità e dallo status relativo al soggiorno[3].

In conformità a tali principi, la l. n. 47/2017 stabilisce che i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana[4].

Inoltre, il d.lgs. 142/2015 stabilisce che nell’applicazione delle misure di accoglienza assume carattere di priorità il superiore interesse del minore, in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere e allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo. Per la valutazione dell’interesse superiore del minore occorre procedere all’ascolto del minore, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonché a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare, purché corrisponda all’interesse superiore del minore[5].

A seguito dell’approvazione del d.l. 113/2018 conv. l. n. 132/2018, il “Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati” – SPRAR viene rinominato in “Sistema  4 Premessa di Protezione per Titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati” – SIPROIMI, divenendo in prospettiva il Sistema di accoglienza per tutti i minori stranieri non accompagnati, indipendentemente dallo status giuridico.

Inoltre, secondo le indicazioni del Ministero dell’Interno, il SIPROIMI si potrà ulteriormente sviluppare come sistema di accoglienza e inclusione dei minori stranieri non accompagnati per i quali il Tribunale per i minorenni disponga, al compimento dei 18 anni, un provvedimento di prosieguo amministrativo ai sensi dell’art. 13 della l. n. 47/2017, che potranno proseguire il loro percorso di accoglienza, in presenza dei presupposti previsti dalla medesima legge, fino al ventunesimo anno di età[6]

Anche in considerazione di tali evoluzioni, risultano fondamentali la formazione e l’aggiornamento degli operatori che si occupano di MSNA[7] , obiettivo a cui mira il presente Manuale.


[1] L. n. 47/2017, art. 2, co. 1. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, rientrano in tale definizione anche i minori affidati di fatto a parenti entro il quarto grado, in quanto questi minori, pur essendo assistiti, sono comunque privi di rappresentanza (ord. 9199/2019 Corte Cass.).

[2] C.d. “Legge Zampa”, dal nome della prima firmataria.

[3] Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, artt. 2 e 3; Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Commento generale n. 6: Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro Paese d’origine, 2005, par. 12.

[4] L. n. 47/2017, art. 1.

[5] D.lgs. 142/2015, art. 18, co. 1-2.

[6]Circolare del Ministero dell’Interno del 3.1.2019 (https://www.sprar.it/wp-content/uploads/2017/01/Circolare_ DL-4-OTT.-2018-N.113.pdf)

[7] Si ricorda che, ai sensi dell’art. 18, co. 5 del d.lgs. 142/2015, gli operatori che si occupano dei minori devono essere in possesso di idonea qualifica o comunque ricevere una specifica formazione.


La tutela dei minori stranieri non accompagnati, manuale giuridico per l’operatore


Si veda anche “La tutela della protezione internazionale e altre forme di protezione, manuale giuridico per l’operatore“.


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