Open Arms, Tar Lazio sospende divieto d’ingresso

Segnaliamo il decreto cautelare monocratico del Tar Lazio, Sezione Prima Ter, n. 5479/2019, reso nel procedimento n. 10780/2019 R.G., con il quale il Presidente del Collegio ha sospeso il provvedimento assunto dal Governo italiano – e, in particolare, dal Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli ed il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta – con cui era stato disposto il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane della nave Open Arms.

Da molti giorni la nave aveva soccorso e salvato in mare numerosi naufraghi alla deriva nel Mediterraneo centrale, in fuga dalla Libia, ma era impossibilitata a sbarcare le persone (che, tra l’altro, avevano avanzato richiesta di asilo politico in Italia) a causa della interdizione di cui sopra assunta sulla base del nuovo D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito in Legge 8 agosto 2019, n. 77 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019 .

Già precedentemente il Tribunale per i Minorenni di Palermo aveva chiesto chiarimenti ai suddetti Ministri e, per loro, al Governo, sottolineando che “le convenzioni internazionali a cui l’Italia aderisce…impongono il divieto di respingimento alla frontiera o di espulsione dei minori stranieri non accompagnati”. Diritti che “vengono elusi” nel momento in cui i minori non fossero stati autorizzati a sbarcare ed a rimanere a bordo della nave in condizioni di evidente disagio fisico e psichico.

Anche in quella sede i magistrati minorili avevano argomentato come la situazione creata dalle autorità italiane equivaleva “ad un respingimento o diniego di ingresso ad un valico di frontiera” vietata dalla normativa italiana (si veda, al riguardo, l’art. 19, d.lgs. 286/98).

Il decreto cautelare del Tar Lazio sottolinea, in merito al provvedimento governativo, il plausibile “travisamento dei fatti e di violazione delle norme di diritto internazionale del mare in materia di soccorso, nella misura in cui la stessa amministrazione intimata riconosce, nelle premesse del provvedimento impugnato, che il natante soccorso da Open Arms in area SAR libica – quanto meno per l’ingente numero di persone a bordo – era in “distress”, cioè in situazione di evidente difficoltà (per cui appare, altresì, contraddittoria la conseguente valutazione effettuata nel medesimo provvedimento, dell’esistenza, nella specie, della peculiare ipotesi di “passaggio non inoffensivo” di cui all’art. 19, comma 1 [recte, comma 2], lett. g), della legge n. 689/1994)”.

Il provvedimento pubblicato ha una notevole importanza in quanto risulta essere il primo ad intervenire, sospendendone gli effetti, su un provvedimento governativo emanato in esecuzione della nuova Legge 8 agosto 2019, n. 77 (in Gazz. Uff., 09 agosto 2019, n. 186), di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (cd. Decreto Sicurezza bis).

Con il decreto cautelare i giudici affermano un principio ovvio al giurista, ovvero che gli obblighi internazionali assunti dall’Italia hanno un valore superiore a quello delle leggi ordinarie, le quali sono vincolate al loro rispetto a pena della violazione degli artt. 10 e 117 Cost.. Esse, ovviamente, hanno tanto più valore superiore delle decisioni e del potere del singolo Governo di volta in volta in carica.

Tra i suddetti obblighi internazionali devono ritenersi preminenti, rispetto al generico potere di controllo delle frontiere, quelli di salvaguardia della vita umana, specificamente richiamati nelle consuetudini marinare e ripresi nelle Convenzioni SOLAS, SAR e UNCLOS.

Nonostante sia riportata dalla stampa la notizia della volontà del Ministero dell’Interno di impugnare il suddetto decreto giudiziale, resta fermo l’obbligo dell’Italia di consentire immediatamente lo sbarco dei naufraghi in un porto italiano e di valutare le richieste di protezione internazionale avanzate sulla base della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato e sulla pertinente normativa europea ed italiana.

Dal punto di vista più generale è da sottolineare che le condotte dell’attuale Governo costituiscono l’esito disastroso di politiche di esternalizzazione delle frontiere e del diritto di asilo che hanno, per l’Italia, una evidente causa negli accordi del 2017 con la Libia e che sono al contempo causa ed effetto delle politiche europee di chiusura delle frontiere.

Resta sempre più attuale l’esigenza di porre nel nulla l’Accordo Italia – Libia e di rivedere in termini strutturali sia le politiche di ingresso delle persone straniere in Italia ed in Europa sia la normativa in materia di accoglienza e redistribuzione dei richiedenti asilo nel continente.


Si veda anche:

Comunicato della Open Arms

A seguito del ricorso presentato dai nostri legali presso il TAR del Lazio in data 13 agosto 2019, nel quale facevamo presente la violazione delle norme di Diritto Internazionale del mare in materia di soccorso presenti all’interno del Decreto Sicurezza Bis, lo stesso oggi risponde riconoscendo la suddetta violazione nonché la situazione di eccezionale gravità ed urgenza dovuta alla permanenza protratta in mare dei naufraghi a bordo della nostra nave, e dispone quindi la sospensione del divieto di ingresso in acque territoriali italiane per permettere il soccorso delle persone a bordo.

Siamo lieti di constatare come, ancora una volta, dopo il Tribunale per i Minori, anche il Tar abbia ritenuto di dover intervenire per tutelare la vita e la dignità delle persone e abbia riconosciuto le ragioni della nostra azione in mare ribadendo la non violabilità delle Convenzioni Internazionali e del Diritto del Mare.

Seguendo le indicazioni del Tar dunque, ci dirigiamo verso il porto sicuro più vicino in modo che i diritti delle 147 persone, da 13 giorni sul ponte della nostra nave, vengano garantiti.