Patrocinio gratuito negato ai richiedenti asilo a Roma

Tipologia del contenuto:Notizie

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma nega sistematicamente l’accesso al patrocinio a spese dello stato ai richiedenti asilo  violando la normativa nazionale ed internazionale.

Lo denunciano il Polo di Garanzia per i diritti dei migranti e il  Centro Operativo per il Diritto all’Asilo, progetti promossi da  A.S.G.I., Senzaconfine e Laboratorio 53, a cui si aggiungono associazioni da anni a favore della tutela dei diritti dei migranti come il CIR, ARCI Roma, coop. Be free, Legal Clinic Roma Tre, Lunaria, Yomigro e Infomigrante .

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha rigettato la quasi totalità delle richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzate dai richiedenti asilo  ospitati in uno dei nuovi CARA di Roma, che si erano visti rigettare la richiesta di protezione internazionale da parte della commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato  di Roma e avevano fatto ricorso, come prevede la normativa. Solo una richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata accolta.
Si tratta di ” gravissima lesione del loro diritto alla difesa” denunciano le associazioni che provoca ” una grave discriminazione” nei confronti di migranti in condizioni già vulnerabili. Di fronte ai motivi del diniego del patrocinio gratuito presentati dal Consiglio degli Avvocati di Roma- l’asserita mancanza della certificazione consolare sui redditi nel paese d’origine, da richiedere al proprio consolato/ambasciata- le associazioni ricordano che ” è noto che i richiedenti asilo non possono avere alcun contatto con le autorità consolari del proprio paese d’origine, così come del resto garantito dalla normativa internazionale, europea e nazionale”.

La normativa prevede la  possibilità di sostituire la certificazione consolare con un’autodichiarazione sia ribadita anche dall’art. 16 del d.lgs 25/08. Tale articolo, infatti, prevede che “Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per l’attestazione dei redditi prodotti all’estero si applica l’articolo 94 [sull’impossibilità di rivolgersi alle autorità consolari del proprio paese d’origine. n.d.r.] del medesimo decreto”.Infatti fino al marzo del 2012 lo stesso Consiglio dell’Ordine, coerentemente con la normativa interna ed internazionale, riteneva valida in sostituzione della certificazione consolare una dichiarazione sostitutiva di certificazione dei beni e dei redditi posseduti nel paese d’origine, ricordano le associazioni.

Le associazioni condannano fermamente questa prassi discriminatoria e illegittima del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma di Roma, preannunciando l’avvio di azioni legali al fine di contrastarla. Saranno inoltre allertate l’UNAR e la Commissione Europea che già nell’ottobre del 2012 ha aperto, nei confronti dell’Italia, la c.d. procedura di infrazione proprio a causa delle pratiche non conformi al diritto UE attuate dalle proprie istituzioni nei confronti di richiedenti asilo e titolari di protezione.

 

Il comunicato stampa 

Maggiori informazioni sui progetti

[ul]
[li icon=”tag”]Polo di Garanzia per i diritti dei migranti[/li]
[li icon=”tag”]Centro operativo per il diritto d’asilo[/li]
[/ul]

 

 

Tipologia del contenuto:Notizie