Profili di illegittimità del trattenimento del richiedente protezione nell’ambito di una procedura di frontiera

Le modifiche introdotte con il d.l. 20/2023 comportano l’isolamento di chi richiede asilo fin dal momento dello sbarco, limitando quindi la possibilità di partecipazione consapevole ai procedimenti che lo riguardano.

Con il d.l. n. 20/2023 (convertito in legge n. 50/2023) sono state introdotte nell’ordinamento italiano delle importanti modifiche in termini di procedure per la determinazione della richiesta di asilo, trattenimento del richiedente asilo e definizione dei luoghi del trattenimento. Tali modifiche sono estremamente rilevanti non solo in termini di accelerazione delle procedure e limitazione dei diritti, tra i quali quello alla libertà personale, ma anche perché, come si vedrà, intervengono nella fase immediatamente successiva allo sbarco e portano a isolare il richiedente asilo in luoghi chiusi, senza contatti con la società civile e con limitate possibilità di partecipazione consapevole ai procedimenti che lo riguardano. Al d.l. n. 20/2023 sono poi seguiti provvedimenti attuativi.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.