Cassazione:la richiesta di asilo per omosessualità va valutata anche in seconda istanza

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La domanda di protezione internazionale per omosessualità può essere proposta anche in seconda istanza perché il ricorrente ha portato alla valutazione della Commissione, con la nuova richiesta, nuovi presupposti che il giudice deve valutare.

Accolto dalla Corte di Cassazione il ricorso di un cittadino straniero contro la Commissione territoriale di Caserta che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata a seguito di un primo diniego in cui  veniva prospettata, per la prima volta, dal richiedente la sua condizione di omosessuale e la circostanza che l’omosessualità è oggetto in Liberia di sanzioni penali.

L’uomo aveva impugnato il provvedimento ma la Corte di appello lo aveva rigettato anche in ragione del fatto che l’omosessualità non era stata invocata come elemento idoneo a giustificare il rischio di persecuzioni nel Paese di origine nel corso della prima domanda. Di conseguenza, in base all’art. 29 del Dlgs 25/2008 di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, la domanda non poteva essere accolta.

La Corte ricorda che “La disposizione di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 29, lett. b) (“la Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede all’esame, nei seguenti casi:… b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine”) va interpretata nel senso di riconoscere l’ammissibilità della domanda quando vengono prospettati nuovi elementi, anche se esistenti già al momento della precedente richiesta, ma che il ricorrente non ha potuto prospettare perché non ha potuto, senza sua colpa, produrne le prove, in precedenza, innanzi alla commissione in sede amministrativa, Né davanti al giudice, introducendo il procedimento giurisdizionale, (cfr. Cass. civ. sez. 6-1 ord. n. 5089 del 28 febbraio 2013). Ciò comporta anche che se il ricorrente non ha reiterato una identica domanda, come deve ritenersi sia avvenuto nel caso in esame, ma ha portato alla valutazione della Commissione, con la nuova istanza, nuovi presupposti per l’accoglimento della sua richiesta, si devono valutare le ragioni per cui una tale prospettazione non sia avvenuta contestualmente alla precedente e considerare la domanda ammissibile quando tali ragioni appaiono plausibili e non siano ascrivibili a colpa del richiedente.”

Il ricorso è stato accolto e conseguentemente  l’ordinanza è stata rimessa per la valutazione della Corte di appello di Napoli La Corte ricorda che tale esame dovrà tenere conto del principio affermato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sezione 6-1 n. 15981 del 20 settembre 2012) secondo cui “ai fini della concessione della protezione internazionale, la circostanza per cui l’omosessualità sia considerata un reato dall’ordinamento giuridico del Paese di provenienza è rilevante, costituendo una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di persecuzione, tale da giustificare la concessione della protezione richiesta”.

Per tale valutazione la Corte di appello dovrà quindi acquisire le prove necessarie attraverso un ruolo attivo del giudice  (Cass. civ. S.U. n. 27310 del 17 novembre 2008) nell’istruzione della domanda, “disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria “.

Il giudice di merito – ricorda, infine la Corte – “non può poggiare la propria valutazione sulla esclusiva base della credibilità soggettiva del richiedente, essendo tenuto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, ad un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale, peraltro derivanti anche dall’adozione del rito camerale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente che la Commissione Nazionale, ai sensi del comma 3 dell’art. 8 sopra citato, fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative).
14. La Corte di appello, quale giudice del rinvio in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione”.

Corte di cassazione, sesta sezione civile I, sentenza n. 4522/2015 depositata il 5 marzo 2015

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