Decreto immigrazione e sicurezza: I comuni devono iscrivere i richiedenti asilo all’anagrafe per rispettare la legge

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Il Tribunale di Bologna con l’ordinanza del 2 maggio 2019 ricostruisce la normativa in materia di iscrizione anagrafica, evidenziando che essa avviene in base non ad un titolo bensì alla dichiarazione, che va verificata dagli uffici preposti, del cittadino straniero in regola con le norme sul soggiorno in Italia.

L’ordinanza del Tribunale di Bologna del 2 maggio 2019 segue quella del Tribunale di Firenze del 18 marzo 2019, offrendo un’interpretazione della disposizione introdotta dal D.L. 113/2018, secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta asilo non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica (art. 13 DL 113, che ha introdotto il comma 1-bis all’art. 4 d.lgs. 142/2015).

Il Tribunale ricostruisce la normativa in materia di iscrizione anagrafica, evidenziando che essa avviene in base non ad un titolo bensì alla dichiarazione dell’interessato, cui fanno seguito gli accertamenti dell’Ufficiale d’anagrafe/Comune di corrispondenza tra quanto dichiarato e la situazione di fatto. Nel contempo il giudice bolognese, come prima il giudice fiorentino, esamina anche le specifiche disposizioni applicabili ai cittadini stranieri che richiedono l’iscrizione anagrafica e rileva che l’art. 6, co. 7 TU immigrazione d.lgs. 286/98 prevede la parità di trattamento con i cittadini italiani con l’unica differenza che il cittadino straniero deve dimostrare la regolarità di soggiorno.

All’esito della disamina delle disposizioni vigenti, pertanto, il Tribunale di Bologna afferma che non esistono titoli per l’iscrizione anagrafica e dunque la previsione del D.L. 113/2018 non impedisce l’iscrizione anagrafica perché “il permesso di soggiorno per richiesta asilo – né nessun altro permesso di soggiorno – sono mai stati “titolo” per l’iscrizione anagrafica. Essi costituiscono invece prova del regolare soggiorno, richiesto ai cittadini stranieri”.

Secondo il Tribunale di Bologna la riforma del D.L. 113/2018 ha inciso sull’automatismo dell’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo ospitati in una struttura di accoglienza, che se prima erano iscritti su impulso del responsabile della struttura, oggi devono rendere singola dichiarazione di residenza, alla pari di tutti.

L’interpretazione delle norme in materia di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo è coerente anche con il principio di non discriminazione di cui all’art. 14 CEDU e garantisce l’effettivo esercizio dei diritti inviolabili (art. 2 Cost.) e dei diritti sociali che discendono anche dall’iscrizione anagrafica.

La chiarezza e la coerenza dell’interpretazione offerta dal Tribunale di Bologna e da quello di Firenze sono tali da rendere immediatamente applicabili i principi ivi espressi ben oltre il caso esaminato nel singolo ricorso, ovverosia in tutte le situazioni nelle quali il richiedente asilo chieda l’iscrizione anagrafica.

In altri termini, i Sindaci di tutti i Comuni possono e debbono applicare quei principi, senza timore di incorrere in censure o sanzioni, poiché non si tratta di disobbedire alla legge ma semplicemente di applicarla.

Va considerato, al riguardo, che l’applicazione rigorosa della normativa, come bene descritta dai Tribunali bolognese e fiorentino, rappresenta anche un interesse pubblico, non solo evitando un inutile contenzioso giudiziario (inevitabile di fronte all’inerzia o al rifiuto di iscrizione anagrafica)  e dunque un dispendio di risorse pubbliche, ma consentendo agli Enti locali di avere contezza della quantità e della qualità della propria comunità territoriale e dunque di programmare effettivamente e razionalmente l’impiego delle risorse pubbliche.


Tribunale di Bologna, ordinanza del 2 maggio 2019


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