
A più di un anno dalla denuncia pubblica delle associazioni torinesi e dal presidio davanti alla Questura, l’accesso alla procedura di protezione internazionale rimane un percorso ad ostacoli.
Con ordinanza del 11.09.2024, il Tribunale di Torino, adito con ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., si è pronunciato sull’esistenza di comportamenti della Questura di Torino, obiettivamente illegittimi, diretti ad ostacolare ed impedire il dispiegarsi del diritto di un cittadino peruviano alla presentazione della domanda di protezione internazionale.
La vicenda si inserisce in un noto clima di insofferenza che coinvolge la Questura di Torino, censurata più volte anche dall’autorità giudiziaria, per l’inadeguata organizzazione interna, a fronte del diritto dei richiedenti asilo costretti ad interminabili ed inutili code avanti gli uffici dell’Amministrazione per la registrazione della domanda.
Il Giudice, dopo aver visionato numerose foto che ritraevano il richiedente, costretto a trascorrere diverse notti avanti l’Ufficio Immigrazione, nonché un video che confermava l’atteggiamento ostile del personale addetto alla gestione dell’utenza avanti la Questura, afferma un principio ormai consolidato:
“L’amministrazione è tenuta a predisporre i mezzi necessari e un’adeguata organizzazione per registrare la domanda nei tempi fissati dalla legge. […] L’insindacabilità dei criteri di organizzazione interna della Questura trova comunque un limite nel caso in cui tale organizzazione si traduca in una negazione del diritto di presentare domanda, nel senso cioè che il decorso del tempo sia così significativo da annientarlo”.
Sul punto già la Corte di Giustizia UE (sentenza Evelyn Danqua, C-429/15) aveva disposto che, in assenza di norme dell’Unione in ordine alle modalità di presentazione delle domande di asilo, spetta allo Stato membro fissarle, garantendo però che dette modalità non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’Unione. Anche l’art 6, par 6, direttiva 2013/33/UE, recepita nel d.lgs. 142/2015, secondo cui gli Stati Membri non devono chiedere documenti inutili o sproporzionati a chi presenta la domanda di protezione internazionale, esplicita ulteriormente l’impegno degli Stati Membri a non ostacolare la presentazione della domanda di asilo.
Il Tribunale di Torino, confrontato con dati obiettivi, finalmente riconosce che non vi è alcuna regola che guidi la scelta dell’Ufficio Immigrazione torinese nella selezione e registrazione delle domande di protezione internazionale avanzate dai richiedenti di diversa nazionalità (“presso la Questura di Torino, non è noto come vengano ordinariamente scelte le domande da registrarsi ogni giorno”) né vi è contezza dei tempi entro cui un richiedente riesca finalmente ad accedere all’ufficio competente (“è pacifico in causa che il ricorrente non sia ancora stato posto in grado di poter formalizzare la propria domanda, non avendola a tutt’oggi presentata nonostante numerosi tentativi di accesso; né si può sapere quando potrebbe farlo”).
Si conferma pertanto l’illegittimità della prassi – più volte e con diversi mezzi censurata – della Questura di Torino, considerata non adeguata a gestire le modalità e di accesso alla procedura della protezione internazionale.
A cura di Silvia Franceschini, avv. del Foro di Torino
Quello di Torino non è un caso isolato
In Italia il diritto ad accedere alla procedura per richiedere asilo, garantito dall’articolo 10 della Costituzione, viene spesso ostacolato dalle prassi illegittime degli uffici competenti delle questure.
Tra il 2023 e il 2024, l’ASGI ha diffuso un questionario tra lə propriə sociə e ha realizzato una mappatura delle prassi che impediscono alle persone di chiedere asilo su tutto il territorio nazionale.
Sulla base dei risultati del questionario, l’ASGI ha inviato una segnalazione alla Commissione UE, denunciando la violazione da parte dell’Italia della normativa europea in materia di accesso alla procedura per ottenere la protezione internazionale.
Per facilitare sempre più azioni per il riconoscimento dei diritti delle persone che chiedono asilo di fronte alla Pubblica Amministrazione, abbiamo inoltre messo a disposizione giurisprudenza, formazioni e altri materiali utili raccolti in questi anni.
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