Vos Thalassa, il Tribunale assolve i migranti: difesero il loro diritto alla vita

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Il Giudice del Tribunale di Trapani, Ufficio per le indagini preliminari, ha depositato il 3 giugno le motivazioni della sentenza del 23 maggio 2019 con cui sono stati assolti per non aver commesso reato due cittadini stranieri .

Dopo essere stati soccorsi nel luglio 2018, assieme ad altre 63 persone dal rimorchiatore Vos Thalassa, durante lo sbarco i due migranti furono tratti in arresto con l’ accusa di avere guidato una rivolta a bordo per non essere riportati in Libia e in quanto accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Dopo aver ricordato la vicenda e presentato nelle prime 60 pagine un ampio e documentato excursus sulla normativa vigente in ambito nazionale ed internazionale in tema di soccorso delle persone in pericolo in mare, con riferimento alle norme in materia di legittima difesa ed ai diritti della persona che erano effettivamente in gioco, anche in riferimento alla qualifica di richiedenti asilo, il Giudice ha ritenuto che emerga “inconfutabilmente che tutti i soggetti imbarcati sulla Vos Talassa – non solo i due soggetti identificati, ma anche tutti gli altri concorrenti del reato (..) – stavano vedendo violato il loro diritto ad essere condotti in un luogo sicuro e, specularmente, che l’ordine impartito dalle autorità libiche alla Vos Thalassa fosse palesemente contrario alla Convenzione di Amburgo” (o Convenzione SAR), che stabilisce gli obblighi, le procedure e le modalità organizzative che gli Stati contraenti, come l’Italia, devono seguire per assicurare la ricerca ed il soccorso in mare di persone in pericolo.

In particolare il Giudice sente il dovere di puntualizzare la disciplina applicabile al caso, ricordando che la Convenzione SAR non impone un obbligo di cooperazione con le autorità libiche ma si limita a stabilire che gli Stati contraenti possono stipulare accordi regionali per la delimitazione delle zone SAR così da assicurare maggior collaborazione tra le imbarcazioni.

E il Memorandum d’intesa siglato il 2 febbraio 2017 tra l’Italia e la Libia che contiene l’impegno da parte del governo dell’allora primo ministro Paolo Gentiloni nel fornire supporto tecnico alla guardia costiera libica – secondo il Giudice – appare non giuridicamente vincolante in mancanza di una ratifica da parte del Parlamento come previsto dall’art, 80 della Costituzione.

«Il più volte menzionato memorandum [ sottoscritto da Italia e Libia del 2 febbraio 2017 ndr] è un accordo che, pur avendo ad oggetto una materia rientrante tra quelle per cui l’articolo 80 della Costituzione prescrive la previa autorizzazione parlamentare alla ratifica, è stato concluso in forma semplificata, ovverosia con il solo consenso espresso dal presidente del Consiglio italiano e dal Capo del Governo libico di riconciliazione nazionale, senza previa autorizzazione del Parlamento».

Secondo il Giudice il comandante dell’imbarcazione si è conformato ad un ordine che riteneva legalmente dato e proveniente dalla competente zona SAR : per tale motivo “la sua condotta era non giusta, ma semplicemente scusata“.

Infine il Giudice cita ampi stralci della documentazione fornita dall’UNHCR , aggiornata a settembre 2018, sulle condizioni dei centri di detenzione in Libia ed in generale sullo stato del Paese che non poteva ( nè può ad oggi, ndr) considerarsi Paese sicuro .

Se si riflette un momento sul fatto che i 67 migranti imbarcati sulla Vos Thalassa avevano subito prima della partenza dal territorio libico le disumane condizioni sopra rappresentate, appare evidente come il ritorno in quei territori costituisse per loro una lesione gravissima di tutte le prospettive dei fondamentali diritti umani” afferma il Giudice che conclude ” Erano in gioco, da una parte il diritto alla vita e a non essere sottoposti a trattamenti disumani o di tortura, dall’altra, il diritto alla autodeterminazione dell’equipaggio, sicuramente sacrificabile ex art. 52″.

Da qui la decisione del Giudice di ritenere assolti i due migranti perché il fatto non costituisce reato in quanto avrebbero agito per legittima difesa .


Tribunale di Trapani, sentenza del 23 maggio 2019


Si ringrazia l’avv. Paolo Oddi per la segnalazione

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