Corte Costituzionale, sentenza del 23 febbraio 2016, n. 63

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 70 commi 2 bis lettera a) b) e comma 2 quater della legge Regionale Lombarda n. 2/2015 nella parte in cui introduce condizioni differenziate per la realizzazione di edifici di culto per le confessioni religiose che non hanno stipulato un accordo o un’intesa con lo stato; tale differente trattamento è incostituzionale sia perché costituisce una illegittima limitazione della libertà di religione garantita dagli artt. 8 comma 1 e 19 Cost. , sia perché le questioni inerenti il rapporto con le confessioni religiose rientrano nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117 comma 2 let c) Cost.

Libertà di religione – legge Regione Lombardia n.2/2015 – art. 70 commi 2 bis lettera a) b) e comma 2 quater – realizzazione di edifici di culto – introduzione di condizioni differenziate per le confessioni religiose prive di accordo o intesa con lo Stato – – illegittimità costituzionale per violazione artt. 8 comma 1, 19, 117 comma 2 let c) Cost.

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 72 commi 4 e 7 lett e) della legge Regionale Lombarda n. 2/2015 nella parte in cui impone, per la realizzazione di nuovi luoghi di culto, il previo parere delle autorità di pubblica sicurezza e la predisposizione di sistemi di videosorveglianza; si tratta infatti di disposizioni che incidono sulla materia dell’ordine pubblico e sicurezza, di competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lett h).

Libertà di religione – legge Regione Lombardia n.2/2015 – art. 72 commi 4 e 7 lett e) – obbligo di parere delle autorità di pubblica sicurezza e di predisposizione di impianti di videosorveglianza – materia di ordine pubblico e sicurezza – competenza esclusiva dello Stato – Sussistenza – illegittimità costituzionale per violazione art 117 comma 2 let h) Cost.

Sentenza