Circolare del Ministero dell’Interno del 25 novembre 2019

Legge 8 agosto 2019, n. 77, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Art. 11 – Disciplina dei soggiorni di breve durata

Come è noto la legge n. 68 del 28 maggio 2007 disciplina gli adempimenti che gli stranieri che intendono soggiornare sul territorio nazionale per brevi periodi, non superiori a tre mesi, sono tenuti ad espletare qualora soggiornino per le finalità ivi previste.

Il comma 2 dell’art. 1 della legge n. 68/2007 (1), attuato con il Decreto del Ministro dell’Interno del 26 luglio 2007, prevede che gli stranieri che entrano in Italia attraverso una frontiera esterna, provenienti da un Paese terzo, assolvono all’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza all’atto dell’ingresso con l’apposizione del timbro uniforme Schengen sul passaporto (2).

La legge 8 agosto 2019, n. 77, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, ha inserito, all’interno dell’art.1 della legge 28 maggio 2007, n. 68 (3), anche i motivi di soggiorno “missione”, “gara sportiva” e “ricerca scientifica”, tra quelli che già beneficiavano di un regime semplificato in materia di soggiorno non superiore a tre mesi” (4).

Premesso quanto sopra, ferme restando le disposizioni diramate in attuazione dell’allora vigente art. 7, par. 3 lett. a)bis del Regolamento (CE) n. 562/2006 (ora dell’art. 8, par. 3, lettera b) del Regolamento 2016/ 399 (5), i cittadini di Paesi extra UE che si recano in Italia per uno di questi motivi e per soggiorni non superiori a tre mesi, saranno esclusivamente soggetti al visto, se richiesto, ed all’obbligo previsto dall’art. 1, comma 2 della legge n. 68/2007.

Le Zone di Polizia di Frontiera vorranno diramare il contenuto della presente a tutti gli Uffici dipendenti, anche con attribuzione di Polizia di Frontiera, rientranti nelle rispettive competenze territoriali.

 

IL DIRETTORE CENTRALE

Bontempi

 

NOTE

1) Al momento dell’ingresso (…) lo straniero dichiara la sua presenza (…) all’autorità di frontiera (…) secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno”.

2) Le modalità di presentazione sono state disciplinate anche con circolare 400/C/2007/3146/P12.297 del 7 agosto 2007.

3) Cfr. art. 1, comma 1, della legge n. 68/2007 “Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, e dell’articolo 5, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l’ingresso in Italia per missione, gara sportiva, visita, affari, turismo, ricerca scientifica e studio, non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all ‘articolo 4, comma 2, del medesimo testo unico e il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso, se richiesto”.

4) Originariamente la legge disciplinava le seguenti tipologie: “ Visite, affari, turismo e studio”. La tipologia di visto per visite non è più vigente.

5) Cfr. Circolare di questa Direzione Centrale n. 400/C/IDiv n. 29129 del 2 ottobre 2014 relativa all’attuazione delle “verifiche approfondite in frontiera”.

 

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