Consiglio di Stato, II sezione, sentenza del 7 gennaio 2020, n. 89

Relativamente al rinnovo di un permesso di soggiorno per studio, va rilevato che il d.P.R. n. 349 del 1999 (secondo periodo del comma 4 dell’art. 46) contiene una deroga alla regola delle due verifiche, in caso di “gravi motivi di salute o di forza maggiore”, tali da comprovare l’eccezionalità della situazione che può costituire impedimento al sostenimento degli esami minimi previsti. Sotto tale profilo, la sentenza di prime cure (ed il provvedimento censurato) risulta viziata in relazione alla mancata valutazione complessiva della situazione del richiedente alla luce della menzionata disposizione, che consente una valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione.


La sentenza