Consiglio di Stato, sentenza del 7 maggio – 8 settembre 2015, n. 4199

L’articolo 4 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (Nuovo Regolamento di Dublino) prevede il diritto di informazione degli stranieri che avanzano domanda di protezione internazionale che tali prescrizioni sono da considerarsi tassative.

(…) Quanto all’informativa circa il diritto dello straniero di impugnare gli atti adottati dalla Autorità amministrativa, è vero che il provvedimento contiene indicazioni sulle modalità e sui tempi per la tutela giurisdizionale (..) Tuttavia, anche riguardo alle tutele di ordine giurisdizionale, la normativa europea prevede garanzie diverse ed ulteriori, che non risultano affatto rispettate nel procedimento in esame.

Nella sentenza si afferma che le garanzie partecipative connesse alle procedure di riconoscimento della protezione internazionale non possono subire deroghe e devono comprendere tutte le informazioni dettagliatamente previste dal regolamento UE n. 604/2013. Colui che presenta la domanda di protezione, dunque, deve ricevere per iscritto ed in una lingua a lui comprensibile tutte le informazioni relative alla conseguenze della sua domanda, ai criteri di determinazione dello Stato competente per l’esame, alla possibilità di presentare informazioni relative a familiari già presenti, alle modalità di impugnazione e alla tutela legale, al trattamento dei suoi dati personali. Per tale motivo non possono considerarsi rispettate le garanzie di informazione per il semplice fatto che il richiedente abbia svolto con l’ausilio di un mediatore il colloquio in cui aveva la possibilità di chiedere informazioni.

(commento a cura dell’avv. Laura Furno, sentenza segnalata dall’avv. Carla Pennetta)

La sentenza