Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione del 9 gennaio 2009, n. 1402

In materia di riconoscimento dello status di rifugiato politico, il Consiglio di Stato (la causa era stata introdotta prima dell’entrata in vigore della legge 6.3.1998, n. 40 in base al quale si è attribuita la giurisdizione del giudice ordinario) ha ribadito che, anche in mancanza di azioni persecutorie riconducibili al Governo di un Paese, la sussistenza di gravi e conosciuti conflitti interni (non necessariamente implicanti vera e propria guerra civile) possono di per sè costituire presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, quando la situazione socio-politica del Paese pur a regime democratico, renda plausibile il rappresentato pericolo per l’incolumità del singolo cittadino.

Consiglio di Stato, sezione sesta, decisione del 9 gennaio 2009, n. 1402, depositata in segreteria il 10 marzo 2009.