Consiglio di Stato, sezione terza, ordinanza del 24 novembre 2017, n. 5102

Nell’ipotesi di permesso biennale e di assenza che superi l’anno, l’interessato al rinnovo del permesso di soggiorno è tenuto a fornire giustificazioni non per l’intera durata dell’assenza, ma solo per la parte eccedente l’anno.

Consiglio di Stato, sentenza del 24 novembre 2017, n. 5102


N. 05102/2017 REG.PROV.CAU.

N. 07631/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7631 del 2017, proposto da:

-, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Ferrero, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;

contro

Ministero dell’Interno, non costituito in giudizio;

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del T.A.R. VENETO – SEZIONE III n. 00423/2017, resa tra le parti

 

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2017 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti l’Avvocati Antonello Ciervo su delega di Marco Ferrero;

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999, “il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi”;

Considerato che l’interruzione del soggiorno in Italia dell’appellante ha avuto una durata di solo pochi giorni (esattamente tredici) eccedente quella normativamente consentita (essendo il permesso di soggiorno di durata biennale, infatti, la durata ammessa dell’interruzione era di un anno);

Evidenziato inoltre che, come questa Sezione ha avuto modo recentemente di affermare (cfr. sentenza n. 3135 del 27 giugno 2017), “nell’ipotesi di permesso biennale e di assenza che superi l’anno, l’interessato è tenuto a fornire giustificazioni non per l’intera durata dell’assenza, ma solo per la parte eccedente l’anno. La tesi del Tar, fondata sul dato letterale, presenta un difetto logico invincibile: se lo straniero può assentarsi per un periodo fino a un anno senza fornire giustificazioni, è illogico che in caso di assenza anche di poco superiore (ad esempio un anno e un giorno) sia costretto a giustificare l’intero periodo”;

Rilevato quindi che il periodo di assenza che lo stesso T.A.R. ha ritenuto giustificato in virtù delle ragioni mediche addotte dall’appellante non è computabile nell’ambito della verifica del rispetto del suindicato limite di durata;

Considerato, quanto al profilo reddituale, che l’appellante aveva in corso, alla data di adozione del provvedimento impugnato e come risulta dalla relativa motivazione, un rapporto di lavoro con la ditta Skycoop società cooperativa, avente scadenza al 25.10.2017, tale da assicurargli prima facie adeguati mezzi di sussistenza;

Ritenuto in conclusione che l’esaminato appello cautelare sia meritevole di accoglimento;

Ritenuto di condannare l’Amministrazione appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, nella complessiva misura di € 2.000,00, oltre IVA e CPA, nonché al rimborso del contributo unificato versato in relazione ai due gradi di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, accoglie l’appello (Ricorso numero 7631/2017) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata:

– accoglie l’istanza cautelare in primo grado;

– condanna l’Amministrazione appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, nella complessiva misura di € 2.000,00, oltre IVA e CPA, nonché al rimborso del contributo unificato versato in relazione ai due gradi di giudizio.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.A.R. per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Marco Lipari, Presidente

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Giorgio Calderoni, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE
Ezio Fedullo

Marco Lipari

IL SEGRETARIO