Corte Costituzionale, sentenza 25 maggio 2018

Il titolo di precedenza della residenza quindicennale nella Regione per l’accesso agli asili nido, introdotto dalla L.R del Veneto 6/17, non ha alcun collegamento con la funzione sociale ed educativa di detto servizio sociale (che deve invece rispondere a finalità di uguaglianza sostanziale) né può essere giustificato con l’argomento del contributo pregresso alle finanze pubbliche; inoltre, detto titolo di precedenza contrasta con il principio di libera circolazione nell’Unione ex art. 21 TFUE e con il divieto di porre ostacoli alla mobilità tra le Regioni ex art. 120 Cost. Pertanto la norma regionale che sostituisce la precedenza per i bambini a rischio di svantaggio sociale, con i figli di genitori con residenza quindicennale deve essere dichiarata incostituzionale per violazione degli artt. 3, 117 e 120 Cost.

Accesso agli asili nido – L.R. 6/17 del Veneto – precedenza ai figli di genitori con residenza quindicennale nella Regione – contrasto con la funzione socio-educativa asili nido – sussistenza – contrasto con il principio di libera circolazione nella UE e tra Regioni Italiane – sussistenza – pregresso contributo fiscale dei genitori lungo-residenti – irrilevanza – violazione degli artt. 3, 117 e 120 Cost. – sussistenza – incostituzionalità

Corte Costituzionale, sentenza 25 maggio 2018, pres. Lattanzi, red. De Pretis