Il requisito di dieci anni di residenza consecutivi nel territorio nazionale richiesto per i soli cittadini provenienti da paesi terzi ai fini dell’accesso all’edilizia residenziale pubblica introdotto con la L.R. Liguria 13/17 è irragionevole e sproporzionato in quanto si risolve in una forma di discriminazione nei confronti degli extracomunitari che si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all’art. 11 della direttiva 2003/109; pertanto l’art. 4, comma 1, della legge, che introduce il suddetto requisito, è costituzionalmente illegittimo per contrasto con l’art. 117, primo comma Cost.
Edilizia pubblica – Legge regionale Liguria 13/17 – requisito della residenza decennale sul territorio nazionale per i cittadini extra-UE – irragionevolezza – art. 11 direttiva 2003/109 – parità di trattamento dei lungosoggioranti nell’accesso alla casa – violazione – contrasto con l’art. 117, primo comma Cost – incostituzionalità