Corte d’Appello Catania, Decisione del 27 settembre 2021

Il provvedimento del Giudice di Catania riguarda una richiesta di liquidazione dell’indennità per l’irragionevole durata del giudizio, di cui all’art. 2-bis della legge “Pinto” (legge n. 89 del 24.3.2001) in un caso di  ricorso in materia dello status di rifugiato durato complessivamente 4 anni, 2 mesi e 20 giorni.

Il Giudice rileva che il Legislatore “ha impresso al processo un’impronta acceleratoria”, in particolare prevedendo (art. 19, co. 9, d. lgs. 150/2011) che il tempo entro il quale il Tribunale deve decidere se accogliere o respingere il ricorso è di sei mesi.

Sulla base di tale considerazione, il Giudice riconosce la sussistenza del diritto del ricorrente all’indennità per il superamento ingiustificato della durata del giudizio, valutata in 4 anni. 


Corte d’Appello Catania, decisione del 27 settembre 2021