Corte d’Appello dell’Aquila, sentenza 18 gennaio 2023

Costituisce discriminazione il comportamento del Comune dell’Aquila consistente
nell’aver adottato non solo la determina dirigenziale 362 del 4.2.2020 e il conseguente avviso pubblico 11.2.2020 del settore politiche per il benessere della persona, ma anche la delibera di giunta n. 383 del 27.9.2018 e il conseguente bando e la delibera di Giunta n. 298 del 15.7.2019 e il conseguente bando nella parte in cui prevedevano come requisito per l’inserimento in graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare  la titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anziché la titolarità di un permesso unico lavoro ai sensi della direttiva 2011/98 o in subordine di un permesso di soggiorno di almeno 2 anni ex art. 40, comma 6 TU, sicché il Comune è tenuto a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale agli appellanti e a non inserire più nei bandi futuri tale requisito.

bandi ERP – Comune dell’Aquila – richiesto il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo – discriminazione – sussiste – obbligo del Comune a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale

Corte d’Appello dell’Aquila, sentenza del 18 gennaio 2023, est.Belliseri, xxx e ASGI (avv. Guariso, Borsa e Piscione) c. Comune dell’Aquila ( avv. De nardis e Durante)