La norma interna che nel disciplinare l’assegno per il nucleo familiare non consente, per soli cittadini stranieri, il computo nel nucleo familiare dei familiari a carico residenti all’estero, introduce un regime diverso rispetto a quello previsto per i cittadini italiani e si pone in contrasto con il principio direttamente applicabile di parità di trattamento di cui all’art. 11 della direttiva 2003/109, non derogabile per le prestazioni di natura assistenziale ed essenziale come quella in questione; pertanto l’art. 2, comma 6bis, L. 153/88 deve essere disapplicato e, qualora il rapporto di lavoro sia cessato, l’obbligazione di corresponsione del trattamento grava sull’Inps.
assegno per il nucleo familiare – impossibilità computo familiari residenti all’estero – illegittimità del regime differenziato tra italiani e stranieri – principio di parità di trattamento – art. 11 direttiva 2003/109 – inderogabilità – diretta applicabilità – discriminazione– art. 2, comma 6bis, L. 153/1988– disapplicazione – obbligo corresponsione a carico dell’Inps