Corte d’Appello di Brescia, sentenza 16 luglio 2018

La norma interna che nel disciplinare l’assegno per il nucleo familiare non consente, per soli cittadini stranieri, il computo nel nucleo familiare dei familiari a carico residenti all’estero, introduce un regime diverso rispetto a quello previsto per i cittadini italiani e si pone in contrasto con il principio direttamente applicabile di parità di trattamento di cui all’art. 11 della direttiva 2003/109, non derogabile per le prestazioni di natura assistenziale ed essenziale come quella in questione; pertanto l’art. 2, comma 6bis, L. 153/88 deve essere disapplicato e, qualora il rapporto di lavoro sia cessato, l’obbligazione di corresponsione del trattamento grava sull’Inps.

assegno per il nucleo familiare – impossibilità computo familiari residenti all’estero – illegittimità del regime differenziato tra italiani e stranieri – principio di parità di trattamento – art. 11 direttiva 2003/109 – inderogabilità – diretta applicabilità – discriminazione– art. 2, comma 6bis, L. 153/1988– disapplicazione – obbligo corresponsione a carico dell’Inps

Corte d’Appello di Brescia, 16.07.2018, pres. Nuovo, rel. Matano, INPS (avv.to Maio) c. XXX (avv.ti Guariso, Neri e Ghitti)