Costituisce molestia razziale ex art. 2 co. 3 D.Lgs. 215/2003 attribuire un fine lucrativo agli enti impegnati nell’accoglienza e definire i richiedenti asilo clandestini, in quanto tali condotte sono idonee a creare un “clima intimidatorio” e “ostile” nei confronti delle associazioni, clima che può avere senz’altro ripercussioni dirette sui servizi resi ai richiedenti asilo. Quale rimedio a tale discriminazione le associazioni hanno diritto al risarcimento del danno (che nella specie è stato quantificato in 3340 euro)
attribuzione fine lucrativo – enti impegnati nell’accoglienza – molestia razziale – art. 2 co.3 d.lgs. 215/2003 – clima intimidatorio e ostile – discriminazione – sussiste – obbligo al risarcimento del danno