Corte d’Appello di Brescia, sentenza del 24 febbraio 2021

Costituisce discriminazione la condotta tenuta dal Comune di Palazzago consistente nella pretesa, nei confronti dei soli cittadini extra UE, ai fini della concessione dell’assegno famiglie numerose ex art. 65 l. 448/98,  di documentazione aggiuntiva proveniente dalle autorità dei Paesi di origine, in ordine all’impossidenza di beni mobiliari e immobiliari all’estero, posto che tale documentazione aggiuntiva non è richiesta dalla normativa sull’ISEE e che anche il cittadino italiano e il cittadino UE ben potrebbero essere titolari di beni mobili e immobili al di fuori della UE, e anche in questo caso il controllo del dato autocertificato dal cittadino, da parte delle autorità italiane, non sarebbe possibile.

Assegno famiglie numerose – art. 65 l. 448/98 – Comune di Palazzago – richiesta  documentazione aggiuntiva ai soli cittadini extra UE – discriminazione – sussiste

Corte d’Appello di Brescia, senteza del 24 febbraio 2021,rel. Finazzi, Comune di Palazzago (avv. Vivi) c. xxx (avv. Guariso, Vicini e Traina) e INPS (avv. Imparato e Maio)