La richiesta di documentazione supplementare ai sensi dell’art. 3 DPR 445/2000 rivolta al solo cittadino straniero -che, a differenza del cittadino UE non può autocertificare – per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, non è sostenuta da alcuna norma di rango primario, è da considerarsi illegittima e irragionevole e costituisce discriminazione diretta ponendo il cittadino straniero, in ragione della sua condizione di straniero, in una situazione significativamente più svantaggiosa rispetto a quella dell’italiano.
accesso ERP – richiesta di documentazione supplementare rivolta al solo cittadino straniero -art. 3 DPR 445/2000- non è una norma di rango primario – illegittimità – discriminazione – sussiste