Corte d’Appello di Milano, ordinanza 31 maggio 2022

E’ rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 21 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’art. 24, comma 1, direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e all’art. 7, par. 2, del Regolamento 492/11 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2) del Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 2 nella parte in cui i prevede che il beneficiario del reddito di cittadinanza debba essere «residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo.

Reddito di cittadinanza – questione di legittimità costituzionale – rilevante e non manifestamente infondata – contrasto con gli artt. 3,11 e 117 Cost. – art. 2, comma 1, lett. a), n. 2) del Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 – 10 anni di residenza di cui gli ultimi due continuativi

Corte d’Appello di Milano, ordinanza del 31 maggio 2022, rel. Casella, xxxx (avv.ti Guariso, Neri e Sticchi) c. INPS (avv. Zorini)