Costituisce violazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 2 co. 2 TUI, la previsione del requisito della prestazione di una attività lavorativa regolare – anche non continuativa e per i soli cittadini stranieri – ai fini dell’accesso al Fondo sostegno affitti stabilito dalla delibera della giunta regionale lombarda n. 3495/2015 confliggendo altresì con il generale regime per l’erogazione delle prestazioni assistenziali di cui all’art. 41 TU immigrazione oltreché con l’art. 3 della Costituzione
fondo sostegno affitti – dgr. Regione Lombardia n. 3495/2015 – prestazione regolare attività lavorativa – illegittimità requisito – art. 2 co. 2 TUI – contrasto – parità di trattamento – art. 41 TUI – prestazioni assistenziali – art. 3 Costituzione – violazione – discriminazione – sussiste