Corte d’Appello di Milano, sentenza 28 ottobre 2019

Non sussiste discriminazione per motivi religiosi nell’obbligo alla rimozione del velo integrale per le donne musulmane che debbano fare ingresso nei presidi sanitari della Regione Lombardia in quanto lo svantaggio imposto dai cartelli apposti all’ingresso dei presidi sanitari sulla base della DGR n. 4553 del 10.12.2015 è proporzionato e ragionevole poiché limitato nel tempo e circoscritto nel luogo SSR e giustificato da ragioni di pubblica sicurezza, in quanto per le caratteristiche dei luoghi e la grande frequentazione degli utenti, è difficile prevedere idonee forme di identificazione.

velo integrale – presidi sanitari  –  obbligo di rimozione – svantaggio proporzionato e ragionevole – necessaria identificazione – discriminazione per motivi religiosi -non sussiste

Corte d’Appello di Milano, sentenza del 28 ottobre 2019, rel. Domanico, Asgi, Naga, Apn, Fondazione Piccini c. Regione Lombardia