Corte d’Appello di Torino, sentenza 19 dicembre 2018

Il diritto alla indennità di maternità di base di cui all’art. 74 Dlgs 151/01 non è soggetto al termine di prescrizione di un anno  di cui all’art. 6 L. 138/43 che è applicabile alla sola indennità di maternità ordinaria. Pertanto lo straniero titolare di permesso unico lavoro, al quale detta indennità spetta per effetto dell’art. 12 direttiva UE 2011/98, ha diritto di ottenerla anche se, dopo aver tempestivamente proposto domanda al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del figlio, ha poi lasciato decorrere oltre un anno prima di agire in giudizio.

Indennità di maternità di base – art. 74 dlgs 151/01 – diritto dello straniero titolare di permesso unico lavoro – art. 12 direttiva UE 2011/98 – sussistenza – termine di prescrizione annuale – inapplicabilità

Corte d’Appello di Torino, sentenza del 19 dicembre 2018, pres. Fierro, rel. Milani, xxx (avv.ti Guariso e Lavanna) c. INPS (avv.ti Parisi e Borla)